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Come funziona. L’associazione indossa la toga

La norma stabilisce che l’azione legale può essere proposta solo da associazioni dei consumatori o altri soggetti adeguatamente rappresentativi.

di Redazione

Dopo un dibattito durato oltre sette anni, con la Finanziaria 2008 l?azione collettiva risarcitoria, generalmente ma impropriamente nota come class action, è legge d?Italia. Fin dall?approvazione del disegno della legge Finanziaria 2008 da parte del Senato, la class action ha suscitato veementi critiche da parte delle organizzazioni imprenditoriali che hanno iniziato un?imponente opera di pressione su governo e Parlamento che, alla fine, ha portato all?approvazione di un testo definitivo completamente diverso da quello inizialmente licenziato a Palazzo Madama e da tutti i disegni di legge che sono stati presentati in Parlamento nelle ultime due legislature.La nuova azione collettiva risarcitoria inserita all?art. 140bis del Codice del consumo ha le caratteristiche che vi spieghiamo di seguito.

La legittimazione
Le azioni collettive risarcitorie possono essere proposte dalle associazioni rappresentative dei consumatori riconosciute ed iscritte nell?albo ministeriale nonché da parte di altre associazioni adeguatamente rappresentative degli interessi collettivi fatti valere in giudizio, quali ad esempio associazioni locali di consumatori o comitati rappresentativi di interessi specifici di gruppi di soggetti danneggiati. Resta tuttavia il dubbio se legittimate ad agire possano essere anche associazioni rappresentative di interessi collettivi di danneggiati che non siano consumatori quali, ad esempio, le associazioni ambientali, quelle sindacali o le associazioni di imprese.

L?azione collettiva
L?associazione può agire in giudizio per richiedere l?accertamento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione di somme dovute nell?ambito di rapporti relativi a contratti standardizzati o conseguenti ad illeciti extracontrattuali, a pratiche commerciali scorrette o a illeciti concorrenziali. In ogni caso l?azione richiede necessariamente che il comportamento illegittimo possa ledere una pluralità di consumatori e di utenti. Superato un filtro diretto a bloccare le cause manifestamente infondate, l?associazione proponente a proprie spese deve dare adeguata pubblicità all?azione. Con la sentenza che definisce il giudizio, il tribunale, se accoglie la domanda, determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere ai singoli consumatori o se possibile determina la somma minima spettante a ciascun danneggiato.

L?adesione, l?intervento, glieffetti della sentenza collettiva
La sentenza che definisce il giudizio collettivo (favorevole o sfavorevole ai danneggiati) fa stato nei confronti dei consumatori che hanno aderito all?azione collettiva. L?adesione all?azione da parte dei singoli danneggiati può avvenire con due differenti modalità: con l?intervento diretto in giudizio mediante l?assistenza di un difensore (e quindi attraverso l?avvio di una vera e propria causa) sia attraverso un?adesione informale che i singoli danneggiati devono comunicare per iscritto al proponente dell?azione. La sentenza non dispiega alcun effetto nei confronti di coloro che non aderiscano all?azione collettiva e che quindi rimangano inerti.

La liquidazione
La liquidazione del danno per i soggetti che abbiano aderito all?azione collettiva può avvenire secondo due modalità. Entro 60 giorni dalla sentenza, l?impresa condannata deve inviare una proposta di risarcimento ai singoli aderenti che, se accettata, costituisce titolo esecutivo per ottenere il pagamento. Qualora invece l?impresa non comunichi tale proposta o qualora il danneggiato non l?accetti, la determinazione del danno subito dal singolo dovrà avvenire mediante una procedura di conciliazione alla quale sono chiamati a partecipare due avvocati nominati dalle parti ed un terzo con le funzioni di presidente di nomina del presidente del tribunale.


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