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Cooperazione: le ong confermano la bocciatura del testo di riforma in Senato
Le critiche, punto per punto, dell'Associaizone Ong al testo depositato al Senato il 5 dicembre scorso in vista dell'audizione a Palazzo Madama
di Chiara Sirna
In vista delle audizioni sul testo di riforma della Cooperazione internazionale depositato al Senato il 5 dicembre 2007 dal Comitato Ristretto della Commissione Esteri, l’Associazione Ong nota la distanza del testo in discussione dalle richieste e dai principi da noi avanzati.
In particolare evidenziamo che:
1) Questa proposta di riforma, al di là delle dichiarazioni iniziali, non promuove ?una cooperazione che va oltre il semplice dato economico per mettere l’attenzione sullo sviluppo integrale della persona umana e sui suoi diritti fondamentali, sullo sviluppo autonomo locale e sulla giustizia distributiva e sul superamento di ogni idea assistenziale della lotta alla povertà”;
2) Il testo non prevede meccanismi e prassi innovative rispetto a quelli inseriti nella legge 49, che consideriamo necessari ed indispensabili per ridare flessibilità, qualità e adeguatezza ad una legge che si propone di attivare relazioni di partenariato con i Sud del mondo a 20 anni di distanza dalla approvazione della 49.
Inoltre esso presenta in diversi punti dell?articolato un livello di dettaglio superfluo che l?esperienza dimostra essere una delle cause della impossibilità di procedere a successivi adeguamenti delle normative in vigore utili a migliorare l?efficacia dello strumento legislativo.
3) Viene positivamente affermata l’unitarietà della direzione politica in capo al MAE. Tuttavia il Fondo unico per la cooperazione non dipende dal MAE, ma permangono – come oggi ?gli indirizzi e l’utilizzo prioritario da parte del MEF della maggior parte di queste risorse. Senza un vero “Fondo Unico” allocato al MAE non potrà esserci unitarietà delle politiche di cooperazione.
4) Il comitato interministeriale (CICS) ha finalità ambigue. Esso deve costituire un importante momento di coordinamento delle politiche di cooperazione attuate dai diversi ministeri e dei soggetti governativi/pubblici per garantirne la coerenza con gli orientamenti politici della cooperazione allo sviluppo. Deve quindi coordinare la cooperazione ?governativa?, ma non quella degli altri soggetti del ?sistema nazionale? ai quali va garantita la autonomia di progettazione e di realizzazione degli interventi di cooperazione.
5) L’Agenzia, così come è prevista dal testo, da una parte rischia di essere un mero esecutore di progetti programmati altrove, dall’altra si pone come soggetto che può raccogliere fondi da privati e nella società civile e può realizzare progetti in gestione diretta.
Non è assegnato all?agenzia alcun ruolo di promozione, sostegno e coordinamento delle attività promosse dalla società civile, quasi si trattasse di una mega-Ong, salvo poi negarle in via preventiva la possibilità di avere personale e uffici all?estero.
Inoltre non sono stati chiariti i necessari nessi di collaborazione fra Agenzia e struttura diplomatica del MAE.
Infine, la direzione dell?agenzia deve prevedere organi direttivi collegiali e rappresentativi del ?sistema nazionale di cooperazione internazionale?
6) La legge non risolve il problema della effettiva autonomia delle attività di cooperazione allo sviluppo dalla contabilità ordinaria dello Stato. La legge 49 ? che per questi aspetti è stata una buona legge ? ha perduto ogni efficienza quando è stata abolita la contabilità speciale, misura questa che ha ridotto ogni valutazione di efficacia a pura formalità amministrativa.
7) Il capitolo che regola la partecipazione della società civile (art.15-16-17) è confuso e contraddittorio e quindi da riscrivere: nasce improvvisamente come una concessione. Noi chiediamo che fin dal 2° art. della legge si enunci la soggettività di tutti ?attori non statali? pubblici e privati (ciascuno nel proprio ruolo) e la coralità della cooperazione del terzo millennio volta a costruire rete e dialogo di pace fra i popoli mentre lotta contro la povertà.
Nell?attuale forma in tale capitolo: non è chiaro il concetto di società civile che sottende l?articolato in quanto a tale definizione si associano le Regioni, gli Enti locali e gli enti pubblici; è enormemente ampliata la platea dei soggetti che possono accedere ai finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo in quanto sono inserite genericamente le ONLUS (almeno 200.000 sigle) che, come è noto, non hanno in molti casi alcuna esperienza ne finalità connesse con la Cooperazione allo sviluppo.
Il coinvolgimento degli immigrati, da noi a più riprese richiesto, viene previsto con le non meglio precisate ?comunità? di cittadini immigrati;
Non si comprendono i criteri di accreditamento e di passaggio dalla attuale idoneità concessa alle ONG ai nuovi albi;
L’art. 16, che riguarda i volontari e i cooperanti, è troppo dettagliato nelle indicazioni operative, che devono essere lasciate ad un regolamento successivo e fa impropriamente riferimento alla legge sul servizio civile che non può essere certo utilizzata tout court per regolare l’impiego di personale espatriato in possesso di esperienza e professionalità che svolge un servizio qualificato nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo;
Gran parte delle norme di questi capitoli, inutilmente dettagliate anche nelle parti condivisibili, irrigidiscono eccessivamente il futuro della attività ordinaria e dovrebbero perciò essere rinviate alla delega governativa e da questa a norme ministeriali e in qualche parte addirittura a regolamenti attuativi della stessa agenzia.
7) Non è prevista una normativa di transizione che regoli il passaggio dalla legge 49 alla nuova legge, senza soluzioni di continuità. Includendo tutte quelle agevolazioni fiscali attualmente previste per le attività di cooperazione riconosciuta.
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