Non profit

Esclusione per invio tardivo: che fare?

5 per mille/ I dubbi un ente non validato nel 2007

di Redazione

Sono il presidente di un?associazione di volontariato e in quanto tale onlus di diritto; nei giorni scorsi ho ricevuto una raccomandata a/r dall?Agenzia delle Entrate- Direzione regionale della Liguria con la quale sono stato informato che il mio ente non è stato inserito negli elenchi 5 per mille dell?anno di imposta 2006 perché risulta non pervenuta la prescritta autocertificazione, così come disposta dal dpcm 16 marzo 2007. Ho dieci giorni dal ricevimento per presentare le mie eventuali osservazioni.
Premesso che il mio ente è entrato tranquillamente negli elenchi dell?anno precedente, il problema è che il motivo del mancato invio è dovuto alla mancanza di chiarezza su cosa si doveva fare.
Il suddetto dpcm, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2007, a ridosso della scadenza, che abbiamo appreso poi essere il 30 giugno; abbiamo chiesto informazioni all?ufficio regionale dell?Agenzia delle Entrate, il quale disponeva già di una circolare dalla quale non era chiaro il da farsi per gli enti che avevano già inviato l?anno prima l?autocertificazione. Chi ha risposto al call center non ci ha quindi confermato la necessità di un nuovo invio. Ovviamente, la circolare 57/E del 25 ottobre 2007 è chiarissima nel dichiarare necessario l?invio. entro il 30 giugno 2007. Adesso cosa facciamo?
E.R.

Risponde Carlo Mazzini
Molti elementi, non facili da definire a favore o contro l?associazione. E qualche morale, oltre a un finale scoppiettante.

Primo elemento a suo favore, nel senso che denota un suo ruolo ?attivo?, è il fatto di aver chiamato il call center dell?Agenzia delle Entrate e aver ricevuto risposta. Purtroppo per lei, da quanto ci racconta parrebbe che sia stato ?consigliato? in modo improprio da personale poco informato, e certo la mancanza di riferimenti scritti e di nominativi non può favorirla in un?eventuale azione contro la pubblica amministrazione. Una prima morale sarebbe: fatevi dare da tutti (ancor più dalla pubblica amministrazione) risposte scritte. Facile a dirsi, concordo.
Un secondo elemento, che non so se definire a suo favore, è la pubblicazione se non tardiva, comunque non certo tempestiva del dpcm che regolamentava il procedimento burocratico comprendente – tra l?altro – l?obbligo della comunicazione oggetto del suo quesito.

La Gazzetta Ufficiale (nel quale è stato pubblicato il dpcm) era del 4 giugno 2007 per un provvedimento del 16 marzo precedente. Il termine del 30 giugno riportato nel dpcm era insolitamente ravvicinato, concordo con lei, ma ritengo ancora più grave che con quello stesso atto (uscito a giugno) sia stato fissato un termine precedente, ovvero quello di presentazione delle domande di iscrizione entro il 30 marzo! Sinceramente credo che sarebbe stato meglio – altra morale – se avesse chiesto aiuto ai Centri di servizio per il volontariato, che in tanti anni hanno dimostrato di conoscere in modo approfondito le materie giuridico – fiscali sul non profit, e in particolare quelle concernenti il volontariato.

Nelle memorie che lei invierà alla Direzione regionale faccia presente tutti gli elementi da lei richiamati e uno aggiuntivo che le espongo, e che ritengo particolarmente forte.

La legge 241/90 relativa ai procedimenti amministrativi e al diritto di accesso ai documenti, all?articolo 18, comma 2, afferma il principio secondo il quale un?amministrazione pubblica non deve richiedere documentazione attestante stati soggettivi (come quello di organizzazione di volontariato iscritta) quando già in suo possesso o, come questo caso, detenuta (la documentazione) istituzionalmente da altra pubblica amministrazione (per esempio la Regione).
Come dire che la richiesta dell?autocertificazione è a mio parere un eccesso, dato che richiede di fornire l?amministrazione di informazioni e stati soggettivi già, nel suo complesso, in suo possesso. Che poi, tra di loro, le amministrazioni non si parlino, è altra questione.

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