Economia

I vantaggi per i soci sono sempre deducibili

cooperative. Nuova circolare delle Entrate sui ristorni

di Redazione

Il ristorno è una modalità tipica di distribuzione della ricchezza prodotta dalle cooperative e assume normalmente due forme: nelle cooperative di lavoro, il ristorno integra la retribuzione corrisposta ai soci-lavoratori; nelle cooperative di consumo rappresenta invece una modalità di restituzione ai soci-consumatori di una parte del prezzo dei beni o servizi acquistati, normalmente sotto forma di sconti riservati ai soci. L?Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta su questa materia.

Gli importi assegnati ai soci di società cooperative per l?attribuzione del vantaggio mutualistico, denominati ?ristorni?, sono integralmente deducibili dall?utile netto della cooperativa. È quanto precisa la circolare 35/E, pubblicata il 9 aprile, con la quale l?Agenzia delle Entrate offre ulteriori chiarimenti, oltre a quelli già forniti prima dell?entrata in vigore dell?Ires, con la circolare 53/E del 18 giugno 2002.

I ristorni rappresentano uno degli strumenti tipici che le cooperative utilizzano per offrire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dall?attività svolta nei loro confronti. Tale vantaggio può tramutarsi in un risparmio di spesa (per i beni e servizi che il socio acquista dalla cooperativa) o in una maggiore retribuzione che il socio percepisce per i beni e servizi ceduti alla cooperativa. In entrambi i casi, i ristorni vengono dedotti utilizzando a scelta una delle seguenti modalità: mediante imputazione diretta al conto economico dell?esercizio oppure attraverso una diminuzione dal reddito imponibile.

L?Agenzia delle Entrate era già intervenuta sulla materia nel 2002, con la circolare 53/E, che aveva chiarito che i ristorni sono «deducibili dal reddito imponibile nell?esercizio di competenza», indipendentemente dallo strumento scelto per dedurli (imputazione a conto economico o variazione in diminuzione dal reddito imponibile). E fin qui, tutto bene. Ma allora perché ritornare sull?argomento? La nuova circolare si è resa necessaria per illustrare come opera la deduzione dei ristorni alla luce del sistema di tassazione introdotto dal legislatore con la Finanziaria per il 2005, a seguito della «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», attuata con il decreto legislativo 6/200, che prevede la tassazione del 30% dell?utile netto per le cooperative (del 20% per le cooperative agricole e della piccola pesca). A seguito di questa riforma, si è dovuto chiarire se fosse ancora possibile applicare l?integrale deducibilità dei ristorni dal reddito della cooperativa oppure se, prima della deduzione, fosse necessario assicurare a tassazione il 20 o 30% dell?utile netto annuale.

Ed ecco la risposta dell?Agenzia delle Entrate: il ristorno attribuito ai soci è deducibile per intero dall?utile netto della cooperativa in quanto quest?ultimo non rientra nella nozione di utile netto, indipendentemente dalla circostanza che sia dedotto mediante imputazione a conto economico ovvero attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile. Questa soluzione assicura la neutralità fiscale dei due diversi metodi di deduzione del ristorno, poiché se il ristorno è imputato a conto economico, le percentuali di tassazione del 20 o del 30% si applicano su un importo (utile netto) già decurtato della quota di ristorno; se invece il ristorno è dedotto attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile, l?esclusione dal reddito imponibile della cooperativa opera in via prioritaria rispetto alla tassazione prevista dalla riforma del 2005.

Due esempi: una cooperativa ha un utile lordo di mille euro e un ristorno di 200. Nel caso che il ristorno sia imputato a conto economico, si avrà un utile netto di 800 euro (mille meno 200), e un utile imponibile di 240 (30% di 800); se invece la stessa cooperativa deduce il ristorno diminuendo l?imponibile, si avrà un utile netto pari a mille, ma sempre un utile da tassare di 240, perché la percentuale di tassazione del 30% si applica solo dopo aver decurtato dai mille euro i 200 del ristorno.

IL PUNTO

  • Tassazione uguale.

I ristorni, ovvero i vantaggi concessi ai soci per la loro attività pro coop, restano integralmente deducibili indipendentemente dalla modalità di imputazione (costo o ripartizione dell?avanzo di gestione). Modalità fiscalmente uguali, quindi, anche se differenti dal punto di vista civilistico.


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