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5 per mille: ecco le prime sentenze del Tar

Il tribunale amministrativo della Toscana respinge due ricorsi di onlus escluse: «inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito». Ovvero, il Tar non c'entra, rivolgetevi altrove

di Gabriella Meroni

Sono arrivate le prime sentenze dei Tar in risposta a ricorsi di onlus che si sono viste escluse dal 5 per mille. E non sono confortanti: i ricorsi sono infatti stati respinti dal Tar della Toscana in quanto «inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito». Ovvero, il Tar dichiara la propria incompetenza, poiché «la situazione giuridica degli aspiranti al riparto riveste i caratteri del vero e proprio diritto soggettivo», e quindi non c’entrano le irregolarità amministrative.

Ma veniamo all’esame delle due sentenze. La prima è stata emessa con la Camera di Consiglio del 27 Febbraio 2008 in seguito al ricorso presentato dalla Misericordia Barberino Val D’Elsa e Tavernelle Val di Pesa, esclusda dal 5 per mille 2007 per aver inviato «la dichiarazione sostitutiva di conferma della sussistenza dei requisiti» oltre il termine del 30 giugno. La seconda sentenza è invece del 12 marzo, e riguarda il ricorso dell’associazione Amici della Zizzi, esclusi invece nel 2006.

Le due sentenze in realtà sono identiche, e così recitano:
«-considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all?art. 1 co. 1236 l. n. 296/06 e del D.P.C.M. 16 marzo 2007, la partecipazione al riparto ed alla corresponsione della quota del 5 per mille dell?Irpef non implicano alcun preventivo giudizio discrezionale, da parte dell?amministrazione erogante, né in ordine alla individuazione dei beneficiari, la quale dipende esclusivamente dall?iscrizione nell?elenco previsto dall?art. 1 del citato D.P.C.M., né in ordine alla determinazione delle somme da assegnare, la quale vanno calcolate sulla base di parametri prestabiliti;
– ritenuto che, conseguentemente, la situazione giuridica degli aspiranti al riparto riveste i caratteri del vero e proprio diritto soggettivo, come del resto incidentalmente riconosciuto dalla stessa associazione ricorrente;
– ritenuto che, in applicazione dei consueti criteri di riparto, la controversia esula pertanto dalla giurisdizione del giudice adito. Ne deriva l?inammissibilità del gravame, sussistendo peraltro giusti motivi di compensazione delle spese processuali;
Per Questi Motivi
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito».

In pratica, per quel che riusciamo a capire noi: il Tar non può giudicare sulle esclusioni, primo in quanto non toccava all’amministrazione dello Stato giudicare se le associazioni escluse avessero o no i requisiti per partecipare al contributo, ma solo verificare che avessero adempiuto alle formalità richieste; secondo, e più importante, perché «la situazione giuridica degli aspiranti» al 5 per mille «riveste i caratteri di un vero e proprio diritto soggettivo», quindi che c’azzecca il Tar, diremmo noi?

Be’, spiace che il «risultato» cioè la riammissione, non sia stato portato a casa; però che il tribunale riconosca che il diritto al 5 per mille è «soggettivo» ci sembra importante, ed è anche – tra l’altro – uno dei perni della nostra iniziativa «La riscossa degli esclusi» che trovate qui. Ritorneremo sul tema con l’aiuto dei nostri esperti, per capirne qualcosa di più.

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