Economia

SJ. Convenzionamento diretto, l’integrazione si costruisce (anche) cos

Uno strumento e un'opportunità per le coop di tipo B

di Redazione

Il motivo che ci ha spinto, come Consorzio Sol.Co. Varese, ad organizzare il convegno Legge 381/1991, art 5. Il convenzionamento diretto: l?attualità di un metodo tenutosi il 25 settembre scorso è stato il desiderio di tornare a dare all?argomento una risonanza autorevole e si è puntato ad organizzare un momento di confronto di idee e di riflessione ?per e con? le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e i loro consorzi al fine di evidenziare e rendere ancora più accessibile il tema.
La questione del lavoro delle persone in disagio in questi ultimi anni si sta trasformando: da puro dovere assistenziale ci stiamo lentamente indirizzando verso la promozione della persona con le sue potenzialità espressive e produttive; i lavoratori appartenenti alle categorie in disagio inoltre sono sempre più percepiti come risorsa sociale ed economica da valorizzare a vantaggio dell?intera collettività. In quest?ottica, abbiamo visto l?attualità della legge 381/1991: essa infatti è stata promulgata per evidenziare la peculiare caratteristica della cooperazione sociale intesa come sistema capace di aggregare risorse umane ed economiche; all?interno della legge si è quindi previsto uno strumento ?ad hoc?, la convenzione diretta, che consente agli enti pubblici di affidare alle cooperative sociali di tipo B la fornitura di alcuni beni e servizi, creando opportunità di reinserimento sociale per persone appartenenti a categorie svantaggiate.

Uno strumento di integrazione
Una delle conseguenze positive date dall?utilizzo dello strumento è quello di superare l?obbligo delle gare d?appalto, snellendo in modo consistente l?iter di assegnazione di beni e servizi: non vi sono inoltre spese aggiuntive per le pubbliche amministrazioni ed i tempi di assegnazione degli incarichi si possono accorciare sensibilmente.
Il convenzionamento diretto è quindi un?efficace azione che promuove interventi sociali che possono portare a collaborazioni pluriennali oltre che a standard di servizio qualitativamente elevati: le cooperative sociali di tipo B, che sono sempre finalizzate all?inserimento lavorativo, e i loro consorzi possono offrire all?ente pubblico veri e propri ?pacchetti di servizi? multisettoriali, che attraverso un unico atto possono essere affidati alle cooperative stesse.

In questo modo, si persegue l?interesse alla promozione umana e all?integrazione sociale dei cittadini con particolare riguardo alle caratteristiche socio-culturali del territorio di appartenenza, dentro il quale le cooperative sociali sono particolarmente radicate.
Il beneficio che ne deriva è che da un lato si prevengono processi di devianza ed emarginazione di soggetti che si trovano in uno stato di svantaggio e dall?altro si riducono i costi che il servizio assistenziale pubblico dovrebbe sostenere per affrontare lo svantaggio di queste persone; il tutto attraverso la fornitura di servizi che comunque l?ente pubblico deve garantire.

I presupposti perché si possa stipulare una convenzione sono principalmente tre: il convenzionamento diretto è possibile tra enti pubblici o società di capitali a partecipazione pubblica e cooperative sociali e loro consorzi iscritte ad albi istituiti dalle Regioni ed ora di competenza delle Province; la cooperativa deve presentare domanda di convenzionamento; infine, deve essere accertato che le attività oggetto della convenzione portino effettivamente delle chance per i soggetti in disagio. Il reintegro al lavoro può essere realizzato in vari modi: indicando in convenzione il numero di inserimenti possibili da realizzare, oppure stabilendo la giusta correlazione tra inserimento lavorativo e fatturato della società, o ancora rispettando e mantenendo una percentuale di inserimenti lavorativi uguale o superiore al 30% sul totale complessivo di lavoratori all?interno della cooperativa.
Le limitazioni sono due. La prima riguarda l?esclusione di alcune tipologie di attività, quali iniziative in campo socio-assistenziale, sanitario ed educativo: sono invece previste tutte le attività di tipo agricolo, industriale, commerciale o di servizi, come chiaramente indicato nella legge 381/1991 stessa.
Inoltre, l?importo massimo fissato dalla UE per ciascun singolo contratto non può superare i 211mila euro, Iva esclusa: rispettando questo limite individuale, un Comune può aprire più di una convenzione anche con la stessa cooperativa per servizi differenti tra loro. Allo stesso modo, una cooperativa può attivare più convenzioni con diverse pubbliche amministrazioni.

Ciò che è emerso dal convegno, sia da parte dei rappresentanti delle istituzioni che da quelli della cooperazione sociale, è che la natura intrinseca dei due soggetti porta a stabilire un rapporto di preferenza: la pubblica amministrazione, infatti, è il primo interlocutore delle cooperative sociali; allo stesso modo, l?ente pubblico sceglie di valorizzare la cooperativa sociale per la sua mission, dal momento che essa ha l?obiettivo della valorizzazione del socio lavoratore e, per le B, della persona svantaggiata attraverso lo strumento del lavoro.
Numerosi sono gli spunti usciti dalle relazioni e dal dibattito del convegno: uno dei primi appuntamenti sul tema è stata la firma di un protocollo di intenti tra Sodalitas e i Consorzi di Milano e Varese per la costituzione di un laboratorio per la cooperazione sociale che abbia come obiettivo l?osservazione e la promozione di assegnazione di commesse alla cooperazione sociale stessa.
di Marina Consolaro, presidente Consorzio Sol.Co. Varese


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