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Passi avanti , ma l’impresa sociale è ferma

Provare a fare un bilancio preventivo dei contenuti dell’ipotizzato progetto governativo di riforma che interessa il comparto non profit, ovvero le associazioni

di Redazione

Provare a fare un bilancio preventivo dei contenuti dell?ipotizzato progetto governativo di riforma che interessa il comparto non profit, ovvero le associazioni (riconosciute e non) e le fondazioni disciplinate nel Libro I del Codice civile, è un dovere cui è impossibile sottrarsi per tutti gli interessati. La bozza di provvedimento, al di là della sua parzialità, riguarda un?ipotesi di legge delega, cioè un atto solo preparatorio che deve attendere i due, dieci, cento decreti delegati che alla stessa daranno, nero su bianco, i veri contenuti effettivi.

Ad essere onesti qualche ?lampo di genio? si intravede, nel progetto, anche se si deve constatare che troppi temi realmente ?caldi? non sono neanche lambiti dal provvedimento: è il caso delle fondazioni di partecipazione, o quello dei riflessi civilistici riconnettibili al pianeta inesplorato delle onlus gravemente abbandonato all?insensato strapotere delle sole autorità fiscali.

Le grandi innovazioni, nella bozza di decreto, però non mancano, com?è, innanzitutto, quella che crea gli ?enti di affidamento pubblico?, cioè le figure soggettive non lucrative che, per il coinvolgimento con tematiche di impronta collettiva (finanziamenti pubblici, gestione di imprese, raccolte di oblazioni) devono essere rese destinatarie di una disciplina speciale, più accurata e severa (forse), in ragione della loro tipicità soggettiva, che le rende diverse dai normali soggetti privati. Ad essa si affiancano le nuove norme sul potere decisivo dei notai in sede di costituzione dei soggetti, quelle sul riconoscimento giuridico analoghe al regime della società, la previsione di rapporti prestabiliti tra patrimonio e debiti e l?obbligatorietà di voto ?singolo? nelle votazioni su molti temi (modificazione scopo, approvazione bilancio, tra l?altro).

Una disciplina speciale, nei decreti delegati, dovrebbe riguardare le responsabilità degli amministratori e dei rappresentanti, e anche il procedimento per l?acquisto della personalità giuridica che, in un quadro semplificatorio generale, sarà connesso a un?iscrizione apposita nel registro pubblico delle persone giuridiche. Essa riguarderà, altresì, le discipline particolareggiate delle assemblee delle associazioni, per le quali le garanzie e le modalità di svolgimento saranno assolutamente rinforzate in favore dei singoli, con un effetto che non può non salutarsi positivamente (importantissime sono le novità sui diritti di ?partecipazione? di tutti gli associati ai momenti risolutivi della vita associativa). Saranno delineati anche organi interni del tutto nuovi, come il comitato interno di controllo delle associazioni, e sarà generalizzato a livello legale un obbligo di rendiconto-bilancio per le associazioni riconosciute del tutto separato dai temi fiscali e dunque istituibile a prescindere dallo svolgimento di attività commerciali: anche questo è un fattore chiave che incrementerà la credibilità rigorosa della materia, che non potrà più essere ritenuta da nessuno un?area minore che ?occupa il tempo libero? dei suoi operatori, ma una sede tipica della professionalità ?esistenziale? di molti soggetti di diritto.

Quella che, purtroppo, mi sembra sia rimasta ancora assente è la percezione del primo piano ormai assunto dalle strutture di impresa nel terzo settore. L?impresa sociale non merita norme applicate per estensione concettuale ma criteri giuridici separati e originali di primo livello, da forgiare anche innovativamente (ad esempio, la giusta tecnica di costruzione delle voci del bilancio, in merito a cui niente è detto nel decreto). Insieme ai limiti che si prevedono per le attività d?impresa non strumentale (cioè, non riconducibile in alcuna misura alla dimensione istituzionale), è evidente che al momento il risultato più grande è il superamento dei pregiudizi per la conduzione possibile di operazioni d?impresa, che sono sempre figli dell?atteggiamento imperdonabile che non distingue la differenza scientifica che corre tra oggetto dell?attività e scopi finalistici della stessa, nel contesto dei soggetti non profit.


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