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Accanimento terapeutico: 5 anni di reclusione e 100mila euro di multa

La proposta nel ddl del senatore Formisano: è l'undicesimo sul testamento biologico

di Sara De Carli

E così siamo a quota 11. Tante sono i ddl depositati in Senato sul tema del testamento biologico. Anche se la discussione è ferma e il tema è anche sparito dall?ordine del giorno della Commissione Igiene e Sanità di Ignazio Marino.
A presentare l?undicesima proposta è stato il senatore Aniello Formisano (Italia dei valori), presidente del Gruppo misto al Senato. Il ddl 1735 è stato assegnato alla Commissione Igiene e Sanità il 12 settembre.

Si può dire no a respiratore, alimentazione e idratazione artificiali
Molte le novità presenti nel ddl. Il punto di partenza è il diritto all?informazione (che oggi si riduce a una pratica burocratica), condizione preliminare di qualsiasi successiva decisione sul rifiuto di trattamenti sanitari. Il testamento sarà scritto e firmato, nominerà un fiduciario che dovrà firmare per accettazione: non è previsto nessun notaio né alcun registro. Sarà compito dei famigliari far presente ai medici l?esistenza del documento.
Nel testamento il paziente potrà rinunciare o sospendere ogni trattamento (sanitario, terapeutico, diagnostico, palliativo, estetico), inclusi (art 6 comma b) metodologie di supporto delle funzioni vitali quali respirazione artificiale, alimentazione e idratazione parentali.

Quando il medico può non rispettarlo
Il medico può agire in contrasto con le volontà del paziente che rifiuta i trattamenti (art. 4), ma solo se sussistono queste tre condizioni: non sono disponibili trattamenti alternativi, il trattamento è improcrastinabile e l?invasività del trattamento rifiutato è proporzionata ai benefici che ne derivano. «È questa la norma che esprime il tentativo di bilanciamento tra il principio di autodeterminazione e le esigenze di sicurezza e di salute pubblica della collettività», spiega Formisano.

L’accanimento terapeutico entra nel codice penale
Infine l?articolo 7, definito da Formisano come la ?chiave di volta? del ddl. Questo articolo introduce nel codice penale il delitto di accanimento terapeutico, finora menzionato solo dal codice deontologico medico, ma senza alcuna sanzione per chi lo viola. Si tratterebbe di inserire un articolo 593-bis, che recita così. «L?esercente una professione sanitaria che persevera con trattamenti sanitari sproporzionati o ingiustificati nel prolungare in modo artificioso la vita del paziente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10mila a 100mila euro». Questo articolo non si applica nel caso di cure palliative o di sperimentazioni a cui il paziente ha dato l?assenso. Esplicitamente l?art 7 applica la medesima pena a chi «prolunga in modo artificioso le funzioni vitali di pazienti stabilmente privi delle ordinarie, autonome capacità di idratazione, alimentazione e respirazione, quando tale intervento non possa essere ritenuto ragionevolmente utile al ripristino dell?autonomia delle funzioni stesse».
Nel caso poi che i trattamenti siano stati avviati o mantenuti contro l?esplicita volontà del paziente, e quindi in violazione del testamento biologico, le pene sono raddoppiate. Il medico è interdetto dalla professione per un periodo doppio rispetto alla pena comminata.


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