Welfare

No global: ecco le imputazioni per i no global

Bocche cucite nella Procura di Cosenza in ordine all'operazione che questa mattina ha portato all'esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere

di Redazione

Bocche cucite nella Procura di Cosenza in ordine all’operazione che questa mattina ha portato all’esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il pm Domenico Fiordalisi, titolare dell’inchiesta durata un anno e mezzo, preferisce un laconico no comment. Per lui parlano pero’ 9 capi di imputazione. Il primo e’ cospirazione politica mediante associazione al fine di: turbare l’esercizio delle funzioni di governo, effettuare propaganda sovversiva, sovvertire violentemente l’ordinamento economico costituito nello Stato. Gli altri capi di imputazione sono: attentato contro gli organi costituzionali; porto di oggetti atti ad offendere; invasione di edifici; propaganda sovversiva, istigazione a disobbedire le leggi dello Stato. L’operazione comunque va avanti. Sono in corso infatti una serie di perquisizioni e, nello stesso tempo, presto si passera’ ad esaminare il materiale sequestrato durante l’operazione di questa mattina, definito dagli inquirenti altamente interessante. LA NORMA DI CUI SI PARLA : Il nuovo articolo 270 bis del codice penale (antiterrorismo) Dopo il tragico evento dell’11 settembre 2001, anche governo e parlamento italiani hanno predisposto iniziative finalizzate a contrastare in modo più forte il terrorismo internazionale e gli attacchi all’ordine democratico. Con il decreto-legge 18 ottobre 2001 n.374, convertito in legge 15 dicembre 2001 n. 438 sono state previste pene severe nei confronti di quanti partecipino ad associazioni terroristiche, anche nel caso in cui tali attività criminali siano rivolte verso uno Stato estero. Misure rigorose anche per quanti prestino assistenza ai gruppi eversivi fornendo loro vitto, ospitalità, mezzi di trasporto e di comunicazione. L’articolo in questione L’articolo 270 bis del codice penale, come sostituito dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2001 n.438 “Art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico). – Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.


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