Leggi

Cooperativa sociale onlus: Iva in esenzione

La scelta tra l’esenzione e l’applicazione dell’Iva è condizionante solo per operazioni della stessa tipologia ...

di Antonio Cuonzo

Siamo una cooperativa sociale onlus che lavora nel settore del disagio psico-sociale. Abbiamo scelto come regime Iva quello in esenzione, visto che gran parte dei nostri servizi sono di carattere sanitario e rivolti a persone tossicodipendenti, che si prostituiscono ecc. Ora un committente pubblico vorrebbe assegnarci un servizio di call center sulla prostituzione e ci ha richiesto la fatturazione dello stesso con l?assoggettamento all?Iva al 20%, trattandosi a suo dire di un servizio non sanitario. È corretta tale interpretazione? Possiamo noi gestire quel servizio ed emettere fattura con Iva al 20% avendo scelto il regime in esenzione?
Aldo C. – Cooperativa Magliana 80

Risponde Antonio Cuonzo – Studio Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati
La scelta tra l?esenzione e l?applicazione dell?Iva è condizionante solo per operazioni della stessa tipologia: se faccio prestazioni mediche, ad esempio, non posso farle una volta in esenzione e una volta con imposta. La discussione tra voi e la pubblica amministrazione, inoltre, nasce probabilmente dal fatto che il vostro impegno sociale trova riscontro agevolativo pieno nelle disposizioni sulle imposte dirette e parziale nelle imposte indirette. Cioè anche se la vostra attività di solidarietà (compreso il call center) si incasella bene tra le attività istituzionali dell?ente, ciò non è sufficiente per essere agevolata ai fini Iva. Per l?Iva, infatti, è necessario che per ogni prestazione resa si analizzi la possibilità di ricadere nelle specifiche previsioni ?agevolative? (esenzione o aliquota ridotta) risultanti dalle disposizioni Iva (dpr 633/1972). In tal senso, secondo il committente pubblico l?attività di call center non riesce a incasellarsi tra le prestazioni esenti o ad aliquota ridotta (sarebbe un?attività meramente informativa con un preciso scopo sociale ma non sarebbe in via immediata un attività socio-sanitaria!?) e questo rende la questione complessa. L?unica certezza interpretativa potrebbe venire dall?Amministrazione finanziaria, sollecitata da un interpello del contribuente.

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.