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Società sportive e responsabilità

Un dirigente responsabile di una società sportiva dilettantistica vuole sapere quali siano le proprie responsabilità dal punto di vista economico.

di Francesco Vollono

Sono, da un paio di mesi, dirigente responsabile di una società di pallacanestro dilettantistica, in particolare di un Gruppo sportivo associato alla Fip. Volevo sapere quali sono precisamente le mie responsabilità, principalmente dal punto di vista economico. Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali risponde esclusivamente il presidente, oppure anche gli altri dirigenti? Il fatto è che sono stato tirato dentro, ma non mi sono preoccupato di informarmi subito di cosa comportasse. L.F. (email) La situazione descritta dal lettore rientra nella disciplina prevista agli articoli 14 e seguenti del Codice civile riguardanti il regime delle associazioni riconosciute e non. Dalle poche informazioni non è dato conoscere un aspetto che la legge invece ritiene rilevante: il riconoscimento della personalità giuridica dell?ente in oggetto. Tuttavia è possibile individuare due possibili soluzioni al problema proposto. Nel caso di associazione regolarmente riconosciuta la legge prevede un?autonomia patrimoniale perfetta. In base a questa distinzione tra il patrimonio dell?associazione e quello del singolo associato, i creditori del sodalizio non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli associati ma solo sul patrimonio dell?associazione e, allo stesso modo, i creditori degli associati non possono far valere i propri diritti sul patrimonio associativo. Godono di limitazione di responsabilità anche gli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell?associazione (ex art. 18 c.c.). Nel caso di associazione non riconosciuta l?autonomia patrimoniale è imperfetta, per cui, sulla scorta dell?art. 38 c.c., per le obbligazioni sociali assunte dalle persone che rappresentano l?associazione rispondono solidamente il patrimonio sociale (fondo comune) e il patrimonio dei rappresentanti dell?ente. Torniamo ora alla nostra associazione e alle responsabilità del lettore come dirigente responsabile. Dal punto di vista civilistico, se l?ente è riconosciuto l?incarico non dovrebbe destare responsabilità né conseguenze economiche: l?unica chiamata a rispondere in caso di responsabilità verso i creditori è l?associazione con il suo patrimonio. Nel caso di ente non riconosciuto le cose si complicano. In linea di principio si riconosce in capo a tutti coloro che rappresentano l?associazione (i dirigenti e il presidente) una responsabilità personale e solidale per le obbligazioni sociali. Di questa forma di responsabilità solidale, il lettore deve tener conto ogni qualvolta assuma un?obbligazione per l?associazione. Nel caso di responsabilità contrattuale, se ha agito autonomamente, senza alcuna delega, dovrà risponderne per intero; ove, invece, si sia mosso su delega di un organo collegiale, si potrà rivalere, pro quota, sugli altri componenti. Nel caso ulteriore di responsabilità da fatto illecito, la giurisprudenza tende ad addebitare la responsabilità civile all?intero consiglio a meno che lo stesso non abbia conferito specifiche deleghe a singoli addetti, per cui dei danni subiti da un terzo dovrà rispondere personalmente il dirigente (oltre l?associazione), e non ogni componente il collegio amministrativo.


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