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Vuoi essere Onlus? Ecco come devi spendere i tuoi soldi

Cosa dice la legge sull'utilizzo dei proventi

di Carlo Mazzini

Quale percentuale dei ricavi deve spendere una onlus nell?attività principale per dirsi onlus secondo la legge? E nell? amministrazione e fundraising? S. G. (email) Il lettore tocca un argomento fondamentale per le onlus. Dando per scontato che sia nota la differenza tra attività istituzionali e connesse, sui limiti delle due la norma recita che «l?esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell?ambito di ciascuno dei settori (?), le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell?organizzazione» (art. 10, c. 5, dlgs 460/97). Qui i concetti da applicare sono due (come richiama anche la circolare 168E dell?Agenzia delle Entrate). Il primo è quello della «non prevalenza»: le attività connesse devono essere realizzate stando attenti, ad esempio, a non destinare i servizi in maggioranza a soggetti non svantaggiati, ove la presenza di detti soggetti sia prevista, come nel caso dei settori di assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili ecc.. Per esempio, se nel corso dell?anno nella mia onlus che promuove lo sport (dilettantistico) per l?integrazione delle persone disabili, sul totale di cento ?utenti?, almeno 51 sono disabili, allora posso dirmi onlus. Ancor meglio, lo sforzo prodotto dalla onlus (numero di utenti, risorse finanziarie e umane messe in gioco per offrire i servizi, ecc.) deve essere per la maggior parte rivolto a servizi destinati a soggetti svantaggiati. Secondo criterio: dire che i proventi dell?attività connessa (quote di iscrizioni per soggetti non svantaggiati, fundraising ecc.) non devono superare i 2/3 delle spese dell?ente significa (in riferimento alle entrate) quanto segue: 1) in un contesto di equilibrio economico dell?ente (entrate 100; uscite 100), le entrate da attività connesse (Eac) non devono essere superiori a 66; 2)in caso di avanzo (entrate 100; uscite 90), l?Eac deve essere 60; 3) in caso di disavanzo (entrate 100; uscite 110), l?Eac deve essere 72,6. Quindi a fronte di un auspicato aumento del profitto (caso ?B?) deriva la necessità da parte della onlus di trovare sempre maggiori entrate da attività istituzionali (donazioni, quote o corrispettivi da soggetti svantaggiati ecc.). Così la legge. Finalmente anche in Italia si sta avviando una discussione più convinta su quanto un ente possa spendere per la struttura (amministrazione e fundraising, per stare al quesito) per dirsi eticamente sostenibile. Un?analisi di quali grandezze prendere in esame per automisurarsi è uscita di recente: è la Raccomandazione n. 10 della commissione Aziende non profit del Consiglio nazionale dottori commercialisti. www.cndc.it


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