Non profit

Il ritorno di Visco, l’Ici per cominciare

Caro Direttore/ La legge 248 che ha recepito il decreto Bersani-Visco ridisegna l’ambito di esenzione dell’Ici previsto per gli immobili degli enti non commerciali...

di Riccardo Bonacina

Caro direttore, la legge 248 che ha recepito il decreto Bersani-Visco ridisegna l?ambito di esenzione dell?Ici previsto per gli immobili degli enti non commerciali, disponendo che l?esenzione vale solo per quelli nei quali viene esercitata un?attività non esclusivamente commerciale, cancellando così i passi in avanti fatti nel dl n. 203 del settembre 2005 in cui era disposto che il trattamento di favore può essere esteso a quegli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di specifiche attività, anche qualora esse abbiano carattere commerciale. A distanza di pochi mesi, il governo si è espresso in termini più restrittivi, limitando l?applicazione dell?esenzione dal pagamento dell?imposta ai soli immobili destinati alle attività solo se esse sono non esercitate in via esclusivamente commerciale. Con questa precisazione sembra quasi che il legislatore non abbia tenuto in considerazione le peculiarità che connotano gli enti non commerciali, prime fra tutte le loro finalità solidaristiche. Infatti, è proprio nel perseguimento delle medesime e per la loro realizzazione che gli enti in questione destinano tutti gli avanzi derivanti dalla loro gestione. In altri termini, l?eventuale ?lucro? derivante dalla realizzazione di attività commerciali non diviene mai soggettivo, nel senso che non è distribuito fra i soci, ma obbligatoriamente reinvestito nelle attività istituzionali dell?ente. Pertanto, la precisazione fatta dal legislatore in merito al carattere non esclusivamente commerciale delle attività svolte negli immobili oggetto dell?esenzione non trova alcun collegamento con le finalità perseguite dagli enti non commerciali. Infatti, a differenza di un ente commerciale la cui finalità ultima è quella di produrre profitti da distribuire ai soci (lucro soggettivo), quella degli enti non commerciali è quella di destinare gli eventuali avanzi nel perseguimento di fini esclusivamente solidaristici. Poi, è appena il caso di ricordare che gli enti non commerciali possono svolgere attività commerciali finalizzate al perseguimento di finalità istituzionali e attività commerciali fini a se stesse, le quali assumono connotazioni differenti ai fini impositivi. Infatti, il legislatore qualifica come non commerciali le attività istituzionali di una onlus, svolte nell?esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche, così quelle rese da enti non commerciali di tipo associativo nei confronti dei propri associati dietro il pagamento di contributi associativi. Le conseguenze saranno di certo una minore capacità di dare servizi degli enti non commerciali colpiti. Grazie dell?attenzione.

lettera firmata da 20 dirigenti del non profit, Milano

Risponde Riccardo Bonacina Carissimi, ho l?impressione che il passo indietro sull?Ici, che certamente penalizzerà molti enti non commerciali e la loro capacità di dare servizi, sia solo il primo amaro frutto dell?arretratezza culturale di parte questo governo sui temi propri del non profit. Visco ha iniziato male, ha tempo per ricredersi. Staremo vedere, ma non in posizione passiva. Ribaltando l?antico proverbio «Dagli amici mi guardi Iddio, ché dai nemici mi guardo io».

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