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La Bindi chiarisce l’accordo farmacie

Un po' di luce sulla controversa interpretazione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private

di Redazione

Gazzetta ufficiale: una circolare del ministro della Sanità (n. 100/359.13/10632), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 23 novembre, serie generale n. 274, fa luce sulla controversa interpretazione dell?accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. Con la circolare pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 novembre scorso (serie generale n. 274) il ministro della Sanità, Rosy Bindi, ha voluto fornire alcuni chiarimenti sull?interpretazione dell?accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, entrato in vigore con il decreto n. 371 dell?8 luglio. Il ministro fa riferimento all?attuazione degli articoli 4 e 6, lì dove è prevista la regolarizzazione delle ricette in cui manca il timbro e la firma del medico, e la possibilità del farmacista di fornire farmaci diversi nel caso in cui i medicinali prescritti non siano disponibili. Il ministro tenta di porre fine alle polemiche che le diverse interpretazioni della norma hanno suscitato nei mesi scorsi. Secondo le indicazioni per quello che riguarda la validità delle ricette che non hanno né firma né timbro del medico, si deve far riferimento alla norma già in vigore per la materia (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539) secondo cui la regolarizzazione delle ricette non può valere per quelle ?non ripetibili?. Nelle altre ipotesi, la mancanza di timbro e firma deve essere considerata un errore del medico commesso in buona fede. La regolarizzazione di queste ricette non deve essere intesa come lesiva della sfera di competenze del medico, che potrà successivamente verificare se e quando la prescrizione è stata da lui compiuta. In merito alla possibilità dei farmacisti di fornire preparati diversi nel caso in cui quelli prescritti dal medico non siano reperibili, il ministro ribadisce l?eccezionalità operativa della norma, tenendo a precisare che deve essere considerata valida ai soli fini del riconoscimento del diritto al rimborso della prescrizione stessa da parte del servizio sanitario nazionale. E che eventuali comportamenti sospetti da parte dei farmacisti – che potrebbero trarre profitto dalla prescrizione di un farmaco piuttosto che di un altro – andranno valutati dalle autorità competenti.


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