Non profit

Come si certifica lo status di soggetti “svantaggiati”?

Onlus /Avviare una coop di tipo B e identificare gli utenti

di Carlo Mazzini

Siamo un?associazione onlus e vorremmo iniziare un?avventura con i nostri ragazzi: formare una cooperativa di tipo B per inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. I nostri ragazzi appartengono alla fascia del disagio sociale. Chiediamo quali sono le istituzioni che possono certificare la situazione di disagio sociale. La nostra associazione potrebbe certificare la situazione? Maria Gabriella M. Lo svantaggio è un termine che reca con sé una forte valenza soggettiva; ognuno può dire di partire da condizioni più o meno favorite a seconda della certificazione della loro esistenza: del passato, delle occasioni mancate. Questa libertà rende difficile una sua collocazione in un discorso che deve essere naturalmente oggettivo come è un testo legislativo. Per questo motivo, nel definire ambiti sociali particolarmente meritevoli di tutela legislativa, in quanto ritenuti senza dubbio svantaggiati, il legislatore ha inteso definire in prima o seconda persona di quale svantaggio si debba parlare. In prima persona, la legge 381/91 sulle cooperative sociali definisce soggetti svantaggiati «gli invalidi fisici, psichici, svantaggiati, gli ex detenuti di istituti di pena, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione » (art. 4, c. 1). In seconda persona, cioè attraverso l?interprete principale delle norme fiscali (l?Agenzia delle Entrate), lo svantaggio relativo ai soggetti relativi alle onlus è definito dalla circolare dove afferma (par. 1-4) che la valutazione della condizione di svantaggio costituisce un giudizio complessivo inteso a individuare categorie di soggetti di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianze, degrado, o di emarginazione sociale. L?estensore continua con esempi relativi a disabili, tossicodipendenti, alcolisti, per arrivare infine alla categoria degli immigrati non abbienti. Questi due approcci definitori rappresentano quindi le condizioni assolutamente necessarie da parte di coloro che intendono definire detti enti nel novero delle onlus o delle cooperative sociali (per altro onlus di diritto, ex art 10 comma 8 del dlgs 460/97). Affinché il disagio dei soggetti che vengono assistiti possa essere definito ?svantaggio?, è necessario che la sua presenza e perduranza nel tempo sia certificato in modo esplicito o implicito da soggetti esterni o interni l?ente. In questa accezione si ritiene dunque che l?espressione ?disagio sociale? sia troppo generica e non risponda alle richieste del legislatore. Pertanto si dovrà verificare singolarmente la compresenza delle condizioni oggettive di svantaggio e il loro riscontro da parte di qualsiasi soggetto pubblico (Asl, servizi sociali).


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