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Aerei, cancellazioni e ritardi: che fare? Il vademecum di Adiconsum

Dallo scorso anno è in vigore la Carta dei diritti del passeggero che stabilisce precisi obblighi per le compagnie aeree e alcuni diritti per i viaggiatori

di Redazione

Adiconsum nazionale riporta oggi in una scheda le istruzioni per i passeggeri che subiscono cancellazioni e ritardi, riepilogando diritti e possibilità di rimborso e risarcimento. Ve la proponiamo: Dallo scorso anno è in vigore la Carta dei diritti del passeggero che stabilisce precisi obblighi per le compagnie aeree ed alcuni diritti per i viaggiatori. Fra questi ricordiamo i più significativi: Ritardi – se il ritardo supera le 2 ore: la compagnia deve provvedere a pasti e bevande e all’eventuale sistemazione in albergo; – se il ritardo supera le 5 ore: il viaggiatore, se rinuncia al viaggio, può chiedere il rimborso del biglietto. Cancellazione del volo oltre al rimborso del biglietto e agli eventuali pasti, bevande, sistemazione in albergo per il ritardo, il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento di: – 250 euro per i voli inferiori a 1500 km; – 400 euro per i voli superiori ai 1500 km; – 600 euro per i voli superiori ai 3500 km. Il risarcimento deve avvenire entro 7 gg. Viaggi organizzati E’ il tour operator che risponde al viaggiatore delle spese vive e dei risarcimenti, salvo poi rivalersi sul vettore aereo. Dove protestare? E’ l’ENAC, in Italia, l’ente preposto al controllo ed al rispetto della Carta dei diritti del passeggero. E’ all’ENAC, quindi, che il viaggiatore deve presentare il reclamo scritto nel più breve tempo possibile, denunciando il ritardo e le relative responsabilità del vettore (sono escluse le cause dovute a forza maggiore). Il reclamo va inoltrato anche alla compagnia aerea, alla quale va anche richiesto l’eventuale risarcimento previsto dalla Carta. ENAC, viale del Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06 445961- fax 06 44596371, n° verde 800 898121 E’ opportuno inviare copia di detto reclamo, per conoscenza, anche alle associazioni consumatori: Adiconsum, via Lancisi 25, 00161 Roma tel. 06 4417021, fax 06 44170230 email: adiconsum@adiconsum.it Quando ricorrere al Giudice al pace Qualora si ritenga insufficiente il risarcimento previsto, il viaggiatore può ricorrere al giudice di pace per chiedere un risarcimento più consistente rispetto ad eventuali danni subiti. E’ evidente che occorre dimostrare le responsabilità del vettore per i disagi subiti, tenendo presente che sono escluse le cause dovute a forza maggiore.


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