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5 x mille: l’ultima scadenza cruciale

Da non dimenticare l'invio, entro il 30 giugno, della documentazione che comprova la sussistenza dei requisiti per essere beneficiari della tassa solidale. Pena l'esclusione dal riparto

di Benedetta Verrini

Dopo la fatidica iscrizione alla lista dell’Agenzia Entrate, questa è l’ultima incombenza burocratica che le organizzazioni non profit dovranno assolvere per accedere alle risorse del 5 x mille: l’invio, entro il prossimo 30 giugno, della documentazione che comprova la sussistenza dei requisiti per essere beneficiari della tassa solidale. Pena: l’esclusione dal riparto. Vi riportiamo una nota redatta da Antonio Cuonzo, avvocato esperto di fisco e non profit che ha curato per Vita la rubrica settimanale sul 5 per mille, in merito a questo ultimo passaggio: Come sicuramente noto a tutti gli interessati, entro il prossimo 30 giugno, i legali rappresentanti degli enti iscritti nella lista del cinque per mille dovranno confermare all’Amministrazione finanziaria la persistenza delle condizioni di legge che legittimano la stessa iscrizione nella lista. L’art. 1, comma 4 del D.P.C.M. 20 gennaio 2006 prevede infatti che ?Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco definitivo ?.. spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate ?.. una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2?. A tal riguardo possiamo limitarci a ricordare che alla dichiarazione sostitutiva deve essere necessariamente allegata la copia della ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione nei termini della domanda di iscrizione nell’elenco. La dichiarazione sostitutiva può essere resa agevolmente utilizzando il modulo della dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile allegato citato D.P.C.M. 20 gennaio 2006. Di assoluta importanza, invece, ci sembra ricordare che la presentazione della dichiarazione sostitutiva al 30 giugno è una condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille: se non si ottempera a questa ultima formalità, è come se non ci si fosse iscritti. www.agenziaentrate.it


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