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Cooperative: il nuovo sistema di vigilanza tra attività produttive e centrali nazionali

Il decreto legislativo 220 del 2 agosto ha reso operativo il passaggio di competenze dal Ministero del lavoro a quello delle Attività produttive.

di Giulio D'Imperio

Il decreto legislativo 220 del 2 agosto 2002 (in G.U. n. 236 dell?8/10/2002), ha segnato un passaggio storico in materia di vigilanza delle cooperative: ha infatti reso operativo il passaggio di competenze dal Ministero del lavoro a quello delle Attività produttive. Nel testo risulta una netta distinzione tra la vigilanza dovuta per la revisione cooperativa e quella relativa all?ispezione straordinaria: solo la revisione cooperativa può essere effettuata anche dalle associazioni cooperative, preventivamente autorizzate dal ministero delle Attività produttive. La revisione per gli enti cooperativi deve avvenire almeno una volta ogni due anni, e deve essere effettuata necessariamente dal Ministero per le coop non associate. Quando invece la revisione cooperativa deve essere effettuata da associazioni nazionali di rappresentanza e assistenza, a operare saranno revisori appositamente incaricati dalle stesse associazioni. Al termine della revisione viene rilasciato un certificato di revisione dalle associazioni. In caso di irregolarità, il revisore può diffidare gli enti cooperativi a sanarle, inviando copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e alla Direzione Provinciale del lavoro competente, o all?Associazione di cui è socio l?ente interessato. Scaduto il termine stabilito per regolarizzare le anomalie riscontrate, il revisore dovrà effettuare una ulteriore verifica. L?ispezione straordinaria dell?ente cooperativo, invece, deve essere disposta ed effettuata dal ministero, basandosi su accertamenti programmati a campione. A seguito dei risultati avuti con le ispezioni, il ministero può cancellare dall?albo nazionale degli enti cooperativi; imporre la gestione commissariale; sciogliere l?ente cooperativo; sostituire i liquidatori; provvedere alla liquidazione coatta amministrativa. Infine, devono obbligatoriamente far certificare il proprio bilancio le coop e i loro consorzi che hanno un valore di produzione superiore ad 60 milioni di euro; riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro; prestiti o conferimenti fatti da soci finanziatori di importo superiore a 2 milioni di euro. Qualora l?ente cooperativo non richieda la certificazione di bilancio, rischia di essere sottoposto alla gestione commissariale, fino a quando l?incarico di certificazione non sarà affidato a un?apposita società di revisione.


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