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Niente sconti senza iscrizione ai registri

Siamo un’associazione di volontariato non iscritta al registro regionale: in sede di costituzione abbiamo usufruito delle agevolazioni previste per...

di Redazione

Siamo un?associazione di volontariato non iscritta al registro regionale: in sede di costituzione abbiamo usufruito delle agevolazioni previste per la redazione degli atti e le imposte di bollo; qualora non ci iscrivessimo al registro, andremmo incontro a delle sanzioni amministrative?

Con l?espressione generica di ?agevolazioni tributarie? sono indicati i diversi istituti, previsti nella normativa fiscale, diretti ad accordare un trattamento preferenziale a determinati soggetti d?imposta. L?art. 8 della legge 266/91 dispone che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato definite all?art. 3 della medesima legge costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall?imposta di bollo e di registro.

L?art. 6 secondo comma della citata legge sancisce il principio che l?iscrizione ai registri è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all?art. 8. L?iscrizione al registro del volontariato è pertanto condizione essenziale per beneficiare delle agevolazioni da parte delle odv riguardo agli atti di costituzione e svolgimento dell?attività istituzionale. La mancata iscrizione determina pertanto la carenza del requisito necessario per beneficiare di tale agevolazione, con la conseguenza che l?amministrazione finanziaria potrà recuperare le imposte non versare con maggiorazione di interessi e sanzioni.

Info: www.csvnet.itwww.csvlombardia.it


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