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Le onlus possono essere sostituti d’imposta per i prestatori d’opera

E' obbligatorio effettuare la ritenuta sui compensi corrisposti.

di Salvatore Pettinato

Un committente ci ha proposto un lavoro e l?associazione (onlus) ha proposto ai soci un compenso: in che termini va scritto il contratto? Sono prestazioni d?opera? Quali ritenute deve fare l?associazione? Posto che la onlus può essere sostituto d?imposta sui compensi che eroga, non ci sono dubbi sull?obbligo di effettuare la ritenuta sui compensi corrisposti a chi abbia prestato la propria attività (distinguendosi, poi, i casi dei dipendenti o dei collaboratori autonomi, professionali od occasionali). Se i prestatori sono autonomi è pensabile che si tratti di comuni contratti d?opera, soggetti alle ritenute dell?art. 25 dpr n. 600/73, ma non a prelievi previdenziali (salvo i co.co.co.). Il contratto non ha regole prefissate di forma e può non essere scritto. Va sottolineato che l?erogazione di compensi da parte di una onlus ai propri soci è soggetta al rischio di essere qualificata come distribuzione di risorse vietata dall?articolo 10, comma 1, lettera d) del dlgs. n. 460/97.


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