Cultura

Sicurezza stradale: ecco le novit

Le nuove norme sono state varate oggi dal Consiglio dei ministri

di Redazione

Arresto fino a tre mesi per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; revoca della patente per chi inverte il senso di marcia sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali; limiti di velocita' a 100 km/h in autostrada e auto 'depotenziate' per i neopatentati. Sono alcune delle nuove norme previste dal disegno di legge, varato oggi dal Consiglio dei ministri, per fronteggiare le stragi sulle strade italiane.

L'iniziativa, spiega il Governo, rifugge da un intento di mero inasprimento del regime sanzionatorio delle violazioni, poiche' cio' rischierebbe di tradursi in misure eccessivamente drastiche e dunque di dubbia efficacia preventiva, soprattutto laddove, incidendo sul solo patrimonio, comporterebbero, in concreto, una disparita' di trattamento in funzione della capacita' economica del soggetto inciso. Il criterio informatore dell'intervento normativo e', viceversa, costituito dall'adozione di precetti puntuali che individuano i comportamenti piu' pericolosi per la sicurezza stradale e sanzioni connotate da effettiva deterrenza, in quanto assistite da sanzioni pecuniarie congrue e sanzioni accessorie efficaci, quali la sospensione o le revoca dalla patente ed il fermo amministrativo del veicolo.

L'intervento normativo proposto dal Governo concerne la modifica dell'articolo 117 del Codice della strada in materia di limitazioni alla guida. Per i neo-patentati, (pat.B) ai quali la patente sia stata rilasciata a far data dal 1° giugno 2007, e' stata introdotta una ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non puo' essere superiore a 60 kW/t (limitazione esistente: entro tre anni conseguimento patente di categoria B non si possono superare i 100km/h in autostrada e i 90 km/h strade extraurbane principali. Modifica l'articolo 142 del codice della strada in materia di velocita' dei veicoli.L'eccesso di velocita' e' causa di circa il 13% degli incidenti stradali riconducibili alla condotta del conducente. Il citato articolo 142 e' stato percio' modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una piu' graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocita' accertato. In particolare: la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocita' oltre il limite consentito dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce: superamento del limite entro i 10 km/h; superamento limite oltre i 10 e fino a 40k/h con previsione aumento decurtazioni punti della patente da 2 a 5 punti; superamento limite oltre i 40 e fino a 60 km/h; supermento limite oltre i 60 km/h e previsione decurtazioni dalla patente pari a 10 punti. In caso di ulteriore violazione dei limiti di velocita' nel biennio di oltre 40km e fino a 60 km , e' prevista la sospensione della patente da 8 a 18 mesi; in caso di ulteriore violazione dei limiti di velocita' nel biennio di oltre 60 km e' prevista la revoca della patente.

Il Governo inoltre prevede anche la modifica dell'articolo 173 del Codice della strada sull'uso di lenti e di determinati apparecchi durante la guida. Per le violazioni delle disposizioni di questo articolo era prevista una identica sanzione pecuniaria per tutte le fattispecie: da 70 a 285 euro, con il presente disegno di legge invece in caso di mancato utilizzo di lenti o di determinati apparecchi per integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali la sanzione pecuniaria rimane da 70 a 285 euro. In caso di utilizzo di apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore durante la guida la sanzione pecuniaria e' ora stabilita da euro 148,00 a 594,00 euro e sospensione patente da 1 a sei mesi, in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente e' da 2 a 6 mesi. Inoltre si prevede la modifica dell'articolo 174 sulla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose. Aumentano le sanzioni previste per superamento dei periodi di guida e inosservanza periodi di pausa: da euro 370 a 1.485 (era da 143 a 570 ) e aumento decurtazione punti patente da punti 2 a punti 10. Inoltre, l'estensione delle sanzioni ai casi di alterazione del registro di servizio o di copia dell'orario di servizio. Aumentano le sanzioni previste per non osservanza dei periodi di riposo prescritti o se si e' sprovvisti dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio: da euro 370 a 1.485 (era da 143 a 570) e aumento decurtazione punti patente da punti 2 a punti 10. Aumento delle sanzioni previste per gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni di cui sopra: da euro 143 a euro 570 (era da 22 a euro 88);aumento delle sanzioni previste per non avere con se' o tenere in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio: da euro 143 a euro 570 (era da 22 a euro 88) e aumento decurtazione punti patente da punti 1 a punti 5.

Il disegno di legge modifica anche l'articolo 176 sui comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Si propone la revoca della patente anziche' la sospensione da 6 a 24 mesi per chi inverte il senso di marcia e attraversi lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche' percorra la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, quando il fatto sia commesso oltre che sulle carreggiate anche sulle rampe o sugli svincoli (permane la sanzione pecuniaria da euro 1754 a euro 7018 piu' la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e in caso di reiterazione la confisca del veicolo ). Sanzioni piu' severe anche per chi altera i documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. L'articolo 178 sara' modificato attraverso un aumento delle sanzioni per chi supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa o i periodi di riposo ovvero e' sprovvisto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio: da euro 370,00 a euro 1.485,00 (era da euro 143,00 a euro 570,00) piu' aumento decurtazione punti patente da punti 2 a punti 10; invece per chi non ha con se' il libretto o estratto registro o copia orario la sanzione pecuniaria rimane da 143,00 a 570 euro ma e' previsto un aumento decurtazione punti da punti 1 a punti 5. Aumenta anche la decurtazioni dei punti della patente per i conducenti che non rispettano gli attraversamenti pedonali. La mancata precedenza a un pedone quando traffico non e' regolato da agenti o semafori: passera' dagli attuali 5 punti a 8 punti; non agevolare il pedone per l'attraversamento della strada quando non sono presenti gli attraversamenti pedonali: da punti 2 a punti 4; se il pedone e' una persona invalida: da punti 5 a punti 8.

Il disegno di legge voluto dal Governo prevede anche la modifica agli articoli 186 e 187 del Codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le modifiche costituiscono una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', dell'Istituto Superiore di Sanita' e della Societa' Italiana di Alcologia, determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese. In particolare: per chiunque guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito,con l'arresto fino a tre mesi (era fino a un mese) e con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 (era da euro 258 a 1.032). Se il conducente provoca un incidente stradale, la pena e' l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni (era da quindici giorni a tre mesi)e, limitatamente alla guida in stato di ebrezza, del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Inoltre, con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo; e' previsto anche il ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari.

E' stato depenalizzato, pero', il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari, perche' l'allarme sociale prodotto da tale condotta e' molto piu' ridotto rispetto a quello del reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti con i quali, peraltro, l'illecito rifiuto puo' comunque concorrere se lo stato di alterazione e' cosi' evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti.E' stata prevista, quindi, la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a 20.000, che diventa da euro 6.000 a 24.000 in caso di incidente stradale, e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni e fermo del veicolo per 180 giorni. In caso di piu' violazioni nel biennio e' disposta la revoca della patente.(era previsto arresto fino a un mese e ammenda, piu' sanzioni accessoria sospensione patente da 15 giorni a tre mesi).

Ai fini dell'applicazione delle piu' gravi sanzioni del sequestro del veicolo e con la sentenza di condanna della confisca si fa riferimento ad un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi litro.Infine e' stata prevista la possibilita' di mutare, ad istanza di parte, la pena detentiva comminata per le ipotesi di reato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nella misura alternativa dell'affidamento ai Servizi Sociali, con indicazione di preferenza per quelli che prestino la loro attivita' in sostegno di vittime di sinistri stradali o delle loro famiglie. Inoltre si e' introdotto il nuovo articolo 218-bis del Codice della strada, in materia di misure di intervento sui provvedimenti sanzionatori accessori nei riguardi dei conducenti definiti neopatentati. Nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la durata della sospensione e' aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

Modificato anche l'articolo 128 del Codice della strada in tema di revisione di patente per gli accertamenti sanitari o per esame di idoneita' alla guida, quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica. In particolare: e' sempre disposta la revisione della patente quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e gli sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per non meno di sei mesi; e' sempre disposta la revisione della patente per i minori di 18 anni che si siano resi responsabili di una violazione di norme del codice della strada dalla quale consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Per chi non si sottopone agli accertamenti previsti, nelle more della definizione del procedimento, e' disposta la sospensione cautelare della patente a tempo indeterminato. In tal modo la sospensione non avrebbe natura di sanzione ma di strumento per consentire la verifica dell'idoneita' alla guida da parte del conducente minore. Introduzione della nuova norma dell'articolo 224-ter del codice della strada necessaria a consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza dei reati. Inoltre il disegno di legge del Governo prevede l'introduzione di obblighi per i titolari o concessionari delle strade. Individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con quello dei trasporti le strade a piu' alto tasso di incidentalita', e' fatto obbligo a tali enti di provvedere con priorita' ad ogni forma di intervento manutentivo, modificativo, o altro che possa nell'immediato garantire migliori condizioni di sicurezza nell'utilizzazione delle strade medesime, e conseguentemente ad abbassare il suddetto tasso di incidentalita'. Infine e' prevista l'introduzione di disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni di norme del c.d.s. relative al trasporto di persone animali ed oggetti e sull'uso protettivo del casco.

Trattasi della norma tanto attesa dagli utenti, in quanto con il d.l. 115/05 era stata prevista la confisca del ciclomotore o motoveicolo se utilizzati per commettere una delle predette violazioni. Tale misura, ritenuta eccessiva, con la legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione con modificazioni del decreto legge 3 ottobre 2006, a 262, (c.d. decreto-legge collegato alla legge finanziaria 2007) e' stata limitata alle ipotesi in cui il ciclomotore o motoveicolo e' stato utilizzato per commettere un reato, ma contemporaneamente non e' stata introdotta alcuna norma transitoria per la restituzione dei veicoli non rientranti nella predetta fattispecie. Con il presente disegno di legge e' stata prevista la restituzione dei veicoli in questione ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia.

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