Non profit

Il diritto di voto dei soci è garanzia di democrazia

Garantire la democraticità della struttura associativa è uno dei principi fondamentali per un’associazione che aspira a diventare onlus.

di Carlo Mazzini

Sono responsabile amministrativo di un?associazione ancora non iscritta all?anagrafe onlus. Non siamo riusciti a capire se un?associazione di associazioni il cui statuto preveda un numero di membri di ciascuna diverso da quello delle altre, possa aspirare a essere iscritta all?anagrafe. Ci interesserebbe capire il criterio generale, anche per eventuali ingressi futuri da parte di altre realtà. Guglielmo Alessandri (email) Per come lei ha prospettato la questione, c?è il rischio (meglio, la certezza) che l?aspirazione della sua associazione a essere iscritta all?anagrafe onlus rimanga tale. Il perché è presto detto. Per le onlus di tipo associativo i principi relativi la democraticità della struttura, uguali diritti e doveri, et similia, sono palesati all?art 10, c 1, lett h), dlgs 460/97, norma che richiede, in relazione agli obblighi statutari sia formali sia sostanziali delle onlus, una «disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l?effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa». Dove non fosse chiara, si vada a riprendere il regime per gli enti di tipo associativo che parla di «eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all?art. 2532, secondo comma, del Cc (…)» (art 148, c 8, lett e), dpr 917/86). Relativamente a questo punto, si richiama la pronuncia dell?Agenzia delle Entrate che (circolari 124 e 168/98) ha ritenuto estendibile alle onlus la normativa sugli enti non commerciali (art 26 dlgs 460/97) e in particolare la disciplina delle modalità di espressione del voto concernenti le associazioni. Pertanto, quando parliamo di generali principi di democraticità, essi non permettono ai soci una diversa attribuzione di diritti e di doveri; sulla questione del voto, più elevato momento di espressione di appartenenza all?onlus associativa, il principio è che ogni associazione socia avrà diritto a un voto, pertanto delegherà una sola persona a rappresentarla nell?assemblea. La questione del voto singolo è centrale nelle organizzazioni di secondo livello come la vostra, in quanto non consente una partecipazione proporzionale agli associati, ai volontari o a qualsiasi variabile si prenda a metro. L?associazione è cosa diversa da una società di capitali, in cui ?si vale? in misura di ciò che si porta in dote. Nell?associazione, il valore della propria presenza è commisurato alle capacità che ogni singolo socio mette a disposizione. Nel caso di un?organizzazione di secondo livello, il discorso non cambia, in quanto creare un coordinamento tra associazioni non dev?essere l?occasione per misurare il peso relativo, ma la messa in comune di istanze e capacità operative. Se non sono queste le ragioni dello stare insieme, bisogna ricorrere a figure diverse del non profit oppure recuperare una veste più societaria; in questo caso, dimenticarsi delle onlus.


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