Economia

La Finanziaria “fa la cresta” anche sull’azzeramento del debito dei Pvs

A dare l'allarme è Azione Aiuto: gli obiettivi della legge 209 rischiano di essere vanificati da un articolo della legge di bilancio, che lega la rimessione alle "esigenze di finanza pubblica"

di Benedetta Verrini

Tra le pieghe della legge Finanziaria si trova un “tranello” che rischia di svuotare l’efficacia dell’azzeramento del debito dei Paesi in via di sviluppo. A lanciare l’allarme è Azione Aiuto: i 12mila miliardi delle vecchie lire che l’Italia si era impegnata a cancellare entro il 2004 con la legge 209 del 2000, potrebbero restare solo una vuota promessa. “L?articolo 42, comma 1, della Finanziaria 2003 elimina un importante obiettivo della legge 209 del luglio 2000 che disciplina la cancellazione del debito ai paesi più poveri e altamente indebitati. Nel testo dell?attuale legge 209 il governo italiano si impegna a cancellare fino a 12mila miliardi di vecchie lire di debito entro giugno 2004; la nuova legge finanziaria elimina questa specifica quantitativa e propone di vincolare gli annullamenti alle ?esigenze di finanza pubblica?. ” spiega un comunicato di Azione Aiuto, che si dice “preoccupata poiché questa modifica rende incerto il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Parlamento nel 2000 in materia di cancellazione di debito privando la legge stessa degli strumenti necessari per la sua applicazione”. “Pur tenendo conto delle esigenze di finanza pubblica, riteniamo la motivazione per questa modifica, che insiste sulla razionalizzazione delle spese, non consistente” continua Azione Aiuto. Infatti: – i risparmi legati ai mancati ripagamenti del debito da parte dei paesi poveri e altamente indebitati sono modesti nel contesto di un bilancio nazionale; – le risorse in oggetto – essendo prestiti concessi con una bassa profittabilità – sono ?soldi di carta?, ovvero voci di bilancio alle quali non corrispondono risorse reali. Info: www.azioneaiuto.it Approfondimenti a cura di Luca de Fraia, responsabile analisi e strategie di Azione Aiuto Nota informativa sulle modifiche alla legge 209 luglio 2000 introdotte con l’art 42 comma 1. I punti 1.a) ed 1.b) dell? art. 42 della legge finanziaria sopprimono i riferimenti agli obiettivi quantitativi inclusi nella legge 209; l?art 2 così modificato si limiterebbe meramente a specificare la natura dei crediti che dovrebbero essere oggetto di annullamento, ovvero i crediti commerciali ed i crediti di aiuto. Con il punto 1.c) si sopprime ogni riferimento ad obiettivi temporali; il traguardo dei 3 anni per il compimento delle misure di annullamento è cancellato ed al suo posto compaiono due vincoli di natura diversa: il primo lega le operazioni di cancellazione “alle intese raggiunte” a livello sia multilaterale sia bilaterale ed il secondo completa il precedente con l’espressione “ed alle esigenze di finanza pubblica”. L’articolo 2 così riscritto ricalca nelle parti fondamentali quello del ddl 6662: il disegno di legge presentato dal governo nel dicembre del 1999. In buona sostanza, le modifiche proposte contraddicono il senso delle variazioni introdotte nel corso del processo parlamentare che ha portato all’approvazione della legge 209 da parte di tutti i gruppi parlamentari. Il combinato dei punti a), b), e c) ci pare chiaramente negativo o distruttivo: non ci sono più gli obiettivi quantitativi e temporali tenacemente inseriti dal lavoro parlamentare in sintonia con la società civile. Per quanto riguarda le nuove condizioni per l’annullamento intendiamo sottolineare che le modifiche in oggetto determinano una condizione di incertezza e di poca trasparenza: le operazioni di annullamento sarebbero ricondotte nell’alveo della amministrazione finanziaria, segnatamente Ministero del Tesoro e Ragioneria dello Stato. Il risultato possibile è il rallentamento o il blocco delle cancellazioni; l’interpretazione fornita nella relazione di accompagnamento appare inconsistente ed incomprensibile. Il rafforzamento del vincolo alle intese multilaterali appare ingiustificato, essendo questa esigenza già tutelata, ad esempio nell’art. 1. Anzi la proposta di modifica appare il consolidamento dell’orientamento già espresso con l’art 3 del regolamento scritto dal Ministero del Tesoro, che aveva già trovato esplicita opposizione delle Camere, a difesa della lettera oltre che del senso dell’art 1.3 (si vedano i resoconti parlamentari), platealmente ignorata dall’Amministrazione. E’ chiaro il profilo del conflitto tra potere esecutivo e rappresentativo. La legge 209, nel primo anno di piena applicazione, si è dimostrata efficace. La questione di una sua modifica nel senso di maggiore efficacia e flessibilità di applicazione è stata considerata sin dal principio. Ma le modifiche proposte vanno nel senso opposto: gli obiettivi della legge 209 vengono cancellati. Le modifiche introdotte creano un quadro illogico dove l’affermazione imperativa “i crediti… sono annulati…” (art 1) viene mortificata dal vincolo alle “esigenze di finanza pubblica”.


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