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2.000 pareri per costruire le onlus

La complessità delle norme tributarie è enorme. Ancora di più se guardiamo l’ambito non profit. Eppure, nella quasi indifferenza delle istituzioni, l’Authority sta definendo i capisaldi...

di Redazione

L?assioma per cui le norme tributarie sono ?molto complicate? è, purtroppo, accettato del tutto pacificamente nella società civile italiana. Ma, al di là di questa massima, il cittadino comune – anche quello colto, autorevole, o addirittura dotto – ha veramente un?idea di quanto sia alto, oggi in Italia, il grado della menzionata complicatezza? Probabilmente non del tutto, con buona pace degli ideali di democrazia moderna, governata da norme comprensibili nelle sue aree più sensibili (e quella della fiscalità è tale). A questo riguardo, secondo me, sarebbe invece quantomeno ?civile? sapere che su queste problematiche nemmeno le alte magistrature (come la Corte di Cassazione) riescono ad assicurare degli indirizzi interpretativi stabili e affidabili, per il semplice fatto che la tematica presenta un?enorme quantità di punti oscuri ed esige, contemporaneamente, il dominio di profili accademici e la padronanza di ambiti applicativi che appartengono a culture diverse (ad esempio, i bilanci, le contabilità, le pratiche aziendali). Ed è quasi tragico, a questo punto, dover constatare che questa generale complessità si aggrava ulteriormente in relazione al mondo del terzo settore, dal momento che la normativa, in materia, è quasi sempre frutto di compromessi culturali di varia origine e si presta quindi a conclusioni spesso molto incerte e quasi sempre opinabili. Tale situazione, nel concreto, è peggiorata dal fatto che mancano o sono rarissime le professionalità davvero esperte. E che quando ci si trova a gestire i temi (che spesso interessano la sopravvivenza economica del singolo ente) si finisce col puntellare soluzioni destinate alla smentita o al superamento alla prima occasione. In questo contesto, invero, neppure l?Agenzia per le onlus ha mostrato di rappresentare uno strumento definitivamente risolutivo, ma tale pessimismo è dovuto soprattutto al fatto che gli altri organi dell?amministrazione pubblica (con l?unica eccezione della Guardia di Finanza, che ha varato un protocollo d?intesa e di scambio culturale e tecnico) tendono, a quel che sembra, a minimizzarne le potenzialità. Una prova di ciò può scorgersi nel fatto che l?Agenzia stessa è stata capace di esprimere – udite udite – più di duemila pareri ufficiali sulle proposte di cancellazione di onlus provenienti dall?Agenzia delle Entrate. Questi pareri sono visionabili nei corposi bollettini che essa predispone, rilega e distribuisce (l?ultimo è il n.1 del 2005). In questo modo è accaduto che il lavoro di costruzione dei ?capisaldi strutturali? della nozione di onlus – concetto che notoriamente è solo fiscale, ma che richiede, per la sua delineazione, conoscenze di ben diversa matrice – è stato portato avanti in modo articolato e profondo, per la prima volta nella storia, al di fuori dei contesti strettamente impositivi, in un ambito più che titolato anche per legge (basta consultare il dpcm 329/ 2001, che contiene il regolamento dell?Agenzia per le onlus e ne delinea le competenze) e certamente ispirato da una prospettiva costruttiva, indipendente dalle diatribe sorte in relazione all?assolvimento di questo o di quell?obbligo di natura tributaria. Una tale realtà, anche quale modesto premio di consolazione rispetto ai temi negativi con cui abbiamo aperto queste note, avrebbe però meritato una maggiore attenzione nel sistema (neanche le riviste tecniche ne hanno parlato), dato che non ha precedenti e che invece può costituire un ?precedente? di vasto interesse e portata. Informazioni e notizie sull?attività dell?Agenzia per le onlus su: www.agenziaperleonlus.it


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