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Organi governativi o authority indipendenti. Chi esercita la vigilanza in Europa

Nella maggior parte dei paesi il controllo avviene tramite organismi dello Stato. Nel Regno Unito il compito è affidato alla semi-indipendente Charity Commission. Di Roberta Pezzetti

di Redazione

L?approccio dei pubblici poteri in materia di controllo e vigilanza sulle fondazioni si configura come un elemento di particolare rilevanza per la comprensione del grado di sviluppo del settore nei diversi paesi europei. In Europa, è possibile individuare due principali modelli di vigilanza sul settore, che riflettono l?approccio dei pubblici poteri in materia di costituzione della fondazione. Nei paesi in cui vige un procedimento autorizzativo pubblico (Francia, Belgio, Austria, Italia, Germania, Grecia, Finlandia, Spagna, Portogallo e Lussemburgo), la vigilanza è di norma attribuita ad un organo statale (il governo o il ministero competente nelle aree di attività definite dagli statuti), che in genere coincide con quello preposto alla concessione dell?autorizzazione. Costituiscono un?eccezione la Spagna, ove pur in presenza di un procedimento autorizzativo pubblico la vigilanza sulle fondazioni è affidata a un?authority , l?Olanda, la Svezia e la Danimarca, in cui tale potere è attribuito alle autorità fiscali, che si limitano ad esercitare un controllo formale circa il rispetto delle finalità statutarie e dei requisiti di legge per l?ammissione ai benefici fiscali previsti dalle rispettive normative nazionali. Un secondo modello di vigilanza è quello del Regno Unito, ove l?assenza di procedimento autorizzativo pubblico in fase di costituzione della fondazione è bilanciata da un?ampia vigilanza sulle attività da esse svolte, affidata ad un?authority semi-indipendente (la Charity Commission); quest?ultima affianca a poteri di controllo un?ampia azione consultiva, finalizzata a incentivare e sostenere lo sviluppo delle fondazioni nella società civile. Anche con riferimento ai poteri attribuiti dalla normativa agli amministratori, il quadro europeo appare differenziato. Nella maggioranza dei paesi europei, alla fondazione è riconosciuta un?ampia autonomia gestionale e patrimoniale e l?intervento dei pubblici poteri è limitato a sanare manifeste inadempienze da parte degli organi di governo. In alcuni paesi, tuttavia, le fondazioni subiscono forti restrizioni della loro autonomia in materia di nomina degli amministratori, di predisposizione degli statuti e di gestione del patrimonio. La Francia si conferma il paese in cui l?ingerenza dei pubblici poteri nella vita della fondazione appare più marcata: un terzo del consiglio di amministrazione deve essere per legge composto da funzionari pubblici, lo statuto della fondazione deve essere conforme a specifici statuti-tipo elaborati dal Consiglio di Stato e può essere modificato solo previa autorizzazione statale; inoltre il possesso di beni immobili è soggetto ad autorizzazione statale, previa verifica della sua strumentalità al perseguimento delle finalità statutarie della fondazione. Regole analoghe in materia di modificabilità degli statuti sono previste in Svezia, Grecia, Belgio e Finlandia, mentre in Spagna e in alcuni Länder tedeschi e austriaci è richiesta un?autorizzazione pubblica per compiere determinate transazioni e per effettuare alcune tipologie di investimento, in particolare immobiliare. (4 Continua) Roberta Pezzetti è docente di Economia degli intermediari finanziari a Pavia

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