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5 x mille: pubblicata una proroga. Già scaduta
In Gazzetta lo slittamento, di cui si vociferava da giorni, dal 10 al 20 febbraio per l'iscrizione alle liste. Sanate le iscrizioni ritardatarie
La novità era stata anticipata dal quotidiano Italia Oggi più di una settimana fa, anche se nessuno, all’Agenzia Entrate, sembrava esserne al corrente: la Presidenza del Consiglio aveva stabilito, con proprio decreto, una proroga alle iscrizioni alle liste del 5 x mille. Esattemente, lo slittamento concesso andava dal 10 al 20 febbraio. Peccato che la disposizione sia stata elaborata il 22 marzo e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo ieri, 5 aprile.
Sembra che a ritardare l’uscita del decreto sia stata la concomitanza con le improvvise dimissioni dell’ex ministro della Salute, Francesco Storace, e che a fondare la necessità di una proroga ci sia stato proprio il ritardo di alcuni enti in ambito scientifico-sanitario.
La vicenda ha certo il sapore della beffa per chi ha rinunciato a iscriversi perché riteneva di essere fuori tempo massimo. D’altro lato, sana la posizione dei “ritardatari” che hanno fatto domanda dopo il 10 febbraio (ma comunque entro il 20), la cui posizione sarà sanata.
Buone notizie, comunque, anche per chi aveva sbagliato la modalità d’invio: il nuovo decreto ammette le domande «comunque pervenute» entro tale data all’Agenzia Entrate.
Dunque, associazioni ed enti che, al contrario di quanto contenuto nel Dpcm 20 gennaio 2006 avevano spedito le domande non in via telematica (ma ad es. via fax) potranno ingrandire le file degli autorizzati al riparto del 5 x mille.
Ecco il testo integrale del decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2006
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, recante definizione della modalita’ di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita’ di volontariato, ricerca scientifica e dell’universita’, ricerca sanitaria, e attivita’ sociali svolte dal comune di residenza. (GU n. 80 del 5-4-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che prevede per l’anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la
destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari
al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a
finalita’ di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale e delle associazioni di promozione
sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle
universita’, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonche’ ad
attivita’ sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
Visto l’art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005,
che prevede che con decreto di natura non regolamentare il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce le
modalita’ di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto,
nonche’ le modalita’ di riparto delle somme destinate dai
contribuenti;
Visto l’art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell’art. 1
della legge n. 266 del 2005, riferita all’anno finanziario 2006, e’
specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta
2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al comma 340 del
medesimo art. 1 e’ adottato senza l’acquisizione dell’avviso di cui
al primo periodo dello stesso comma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
27 gennaio 2006, con il quale sono state definite le modalita’ di
destinazione del cinque per mille e ritenuta la necessita’ di
coordinarne i commi 2 e 3 dell’art. 1;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 gennaio 2006 le parole «10 febbraio 2006», sono
sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2006» e per domande giunte
all’Agenzia delle entrate entro tale data si intendono quelle
comunque ad essa pervenute.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2006
Il Presidente
Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell’istruzione dell’universita’
e della ricerca
Moratti
Il Ministro delle salute
Storace
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
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