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Il volontariato paga ma non vuole detrarre

Fisco/ Imposta sul valore aggiunto: nessun cambiamento

di Redazione

Siamo un?associazione di volontariato – onlus e abbiamo letto di recente che determinate operazioni effettuate da parte delle ?onlus di diritto? possono risultare esenti dall?Iva o ad aliquota ridotta in specifici casi. Vorremmo chiarimenti sul tema.

Il sistema applicativo dell?Iva è imperniato su meccanismi che non riescono ad agevolare la quotidiana operatività di intervento sociale. Detto sistema è congegnato in maniera tale che i soggetti cosiddetti commerciali (es. le società) risultano neutri al tributo, ?giocando? tra l?Iva che incassano dai loro clienti e quella che pagano ai fornitori; al contrario, gli enti non commerciali si addossano il gravame dell?Iva che corrispondono ai loro fornitori, senza poter neutralizzare nulla. Questa sorta di ingiustizia economica porta a ritenere per assurdo più conveniente, ai fini Iva, avere un?attività commerciale piuttosto che essere un soggetto che effettua operazioni non commerciali. Al riguardo, la maggiore agevolazione che al comparto potrebbe concedersi sarebbe quella di non applicare l?Iva quando l?ente non commerciale assume la veste del ?compratore?: sarebbe certo bello poter immaginare che la cessione di un bene di solito venduto a 120 euro, avvenisse solo a 100 euro (senza i 20 di Iva) nei confronti dei soggetti non profit.

La nostra legislazione Iva non prevede questo ma cerca di ?agevolare? il comparto prevedendo che le operazioni di vendita effettuate dagli enti non commerciali siano irrilevanti ai fini Iva (l?effetto è che le operazioni di cessione sono fuori dall?Iva e, di conseguenza, gli acquisti non danno diritto a detrarre l?Iva pagata per gli stessi, quindi gli acquisti costano un 20% in più). Le associazioni di volontariato, in questo senso, hanno rappresentato la poca comprensione del fenomeno applicativo sopra descritto quando, con la loro legge istitutiva (l. 266/91, art. 8), è stata concessa un?agevolazione consistente nel fatto che «le operazioni dalle stesse effettuate sono fuori dal campo Iva». Quando nel 1997 è stato istituito il concetto tributario di onlus, poi, ai fini Iva si è previsto solo che determinate operazioni fossero, qualora effettuate da una onlus, ritenute esenti (non si applica l?Iva) lasciando invece alla piena imponibilità le operazioni che non ricadono nelle singole casistiche di esenzione.

Tornando al quesito, e ricordando che le odv iscritte nei registri sono ?onlus di diritto? e che, in tal caso (cfr circ. min. 168/E del 1998), sono libere di adottare la normativa che più conviene, sul piano dell?Iva le opzioni sembrano essere le seguenti: applicare la normativa di settore (art. 8 della l. 266/91) rendendo le operazioni attive fuori dal campo di applicazione Iva e quelle passive (gli acquisti) corredate da Iva indetraibile; oppure applicare la normativa onlus rendendo le operazioni attive potenzialmente (se non esenti) soggette a Iva e quelle passive corredate da Iva detraibile.Quanto alle ?novità?, le notizie che avete appreso dalla stampa specializzata si riferiscono alle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2007 (l. 296/06, art. 1 commi 312 e 331) che ha ritoccato due disposizioni del dpr 633/72 ampliando il campo di azione ?oggettivo? delle disposizioni di esenzione e fornendo un?interpretazione della applicazione dell?Iva, in esenzione o ad aliquota ridotta, con riferimento alle cooperative e ai loro consorzi. In ogni caso, queste nuove disposizioni non alterano il sistema Iva sopra descritto con riferimento alle organizzazioni di volontariato.

Antonio Cuonzo
Studio Camozzi & Bonissoni


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