Non profit

Fondazioni d’impresa: sono onlus oppure no?

Quando una grande azienda crea lo spin off “solidale”: impegni finanziari a lungo termine, trasferimento di competenze manageriali in un’ottica di autonomia e sostenibilità...

di Antonio Cuonzo

La diffidenza che, a seguito di controlli dell?Amministrazione finanziaria o per i più frequenti di casi fraudolenti, è nata nei confronti delle onlus, ha indotto imprenditori ed imprese a generare fondazioni o associazioni senza fine di lucro, come le ?fondazioni corporate?, a cui demandare interventi sociali realizzati in passato sostenendo altre strutture. Spesso queste organizzazioni hanno ottenuto la qualifica di onlus. Ora qualche Commissione tributaria provinciale tende a contestare tale qualifica. Vediamo con quali argomenti, e cerchiamo di capire se sono fondati.

Nel nostro Paese è accaduto spesso in passato che questo o quell?imprenditore facoltoso abbia dato vita a un?associazione o a una fondazione che poi ha cercato, e spesso ottenuto, l?inclusione nell?Anagrafe delle onlus. Spesso è anche accaduto che l?imprenditore di successo non fosse altro che una società commerciale, ma la logica di base non è stata diversa da quella espressa nelle precedenti righe.

Il caso tipico, in tal senso, potrebbe così riassumersi: la grande società commerciale decide di dar vita a una fondazione che, in quanto soggetto giuridico autonomo e svincolato nella maniera più assoluta dalla ?padronanza? del suo fondatore, potrebbe ambire a qualsiasi qualifica soggettiva senza curarsi in alcun modo della natura giuridica o tributaria del soggetto fondatore.

In questo quadro operativo, invece, il tutto si complica per una disposizione del dlgs 460/1997 (decreto che disciplina anche le onlus) che prevede che «non si considerano in ogni caso onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla l. 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria» (comma 10, art. 10 del dlgs 4 dicembre 1997, n. 460). A nostro avviso, questa disposizione andrebbe interpretata nel senso che quei soggetti elencati (tra cui le società commerciali) non possono essere essi stessi qualificati onlus ma nulla toglie, ad avviso di chi scrive, che quei soggetti possano generare un soggetto giuridicamente autonomo in grado di assumere, alle dovute condizioni statutarie ed operative, la qualifica di onlus.

Per quanto ci risulta, qualche Commissione tributaria provinciale sembra invece muoversi in senso contrario, e tende o a far coincidere i due soggetti (società commerciale e fondazione sono in sostanza lo stesso soggetto e quindi nessuno dei due può assumere la qualifica di onlus) o a dar risalto a rapporti di ?padronanza? che sono invece del tutto assenti nella struttura delle fondazioni (la società commerciale ?controllerebbe? la fondazione e da questo deriverebbe una identità di soggetti).

Come già detto, a nostro avviso, la situazione operativa sopra rappresentata non può portare in alcun modo né alla coincidenza soggettiva (società commerciale e fondazione sono soggetti giuridicamente riconosciuti ed autonomi) né alla esistenza di rapporti di ?padronanza? di alcun tipo (le fondazioni non hanno soci e possono esistere anche dopo la scomparsa del proprio fondatore). Riteniamo infine che, anche qualora voglia seguirsi la strada della verifica di un rapporto di fatto di ?padronanza? (ad esempio, il fondatore nomina il consiglio di amministrazione della fondazione), la disposizione del dlgs 460/ 1997 non può interpretarsi nel senso di ritenere che la dizione «in ogni caso» si riferisca anche all?estensibilità del divieto a soggetti diversi da quelli previsti.


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