Non profit

Diritto comune e diritto privato. Legislazioni europee a confronto

Solo nei paesi anglosassoni non è necessaria l’autorizzazione delle autorità pubbliche in fase di costituzione di un nuovo soggetto. Di Roberta Pezzetti

di Redazione

L?analisi in chiave comparativa del quadro normativo del settore delle fondazioni in Europa conferma, in prima approssimazione, la tradizionale distinzione tra sistemi giuridici di diritto comune (common law) e sistemi giuridici di diritto civile (civil law), con riferimento sia alle norme in materia di costituzione, sia all?approccio di vigilanza sull?operato delle fondazioni. Nei sistemi anglosassoni di common law, la costituzione di una fondazione non è soggetta ad alcun procedimento autorizzativo pubblico: al pari di ogni altra organizzazione di natura giuridica privata, la fondazione viene infatti ad esistere nel momento stesso della stipulazione dell?atto costitutivo e può assumere la forma giuridica ritenuta più idonea dal fondatore per il perseguimento delle finalità definite nello statuto (tipicamente quella di trust o di impresa a responsabilità limitata). L?ammissione della fondazione al regime fiscale agevolato previsto per le charity non è tuttavia automatica, ma subordinata al riconoscimento dello status di pubblica utilità da parte dell?Autorità indipendente di vigilanza (la Charity Commission nel Regno Unito), cui segue l?obbligo di registrazione della fondazione nel pubblico registro centrale da esso detenuto. Nella gran parte dei paesi europei di diritto civile, per contro, l?approvazione governativa tende a configurarsi come un elemento indispensabile per la creazione di una nuova fondazione e per l?acquisizione da parte della stessa della personalità giuridica di diritto privato; le fondazioni sono infatti soggette a regime concessorio pubblico in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia (il dpr n. 361/2000 ha semplificato le procedure di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di diritto civile), Finlandia, Spagna, Portogallo e Lussemburgo, sebbene i criteri di autorizzazione, le modalità e la durata dell?iter di riconoscimento della personalità giuridica varino in misura considerevole da paese a paese. In Francia, Belgio e Grecia lo Stato e i pubblici poteri godono di margini di discrezionalità particolarmente ampi; il procedimento concessivo della personalità giuridica è molto complesso e può durare anche alcuni anni, disincentivando di fatto in questi paesi il ricorso all?istituto della fondazione per il perseguimento di finalità di utilità sociale, come si evince dal persistente sottodimensionamento del settore delle fondazione rispetto alle altre tipologie di organizzazioni non profit (in particolare le associazioni), che sono soggette a una regolamentazione meno stringente. Tra i paesi di diritto civile solo in Danimarca, Olanda e Svezia le fondazioni (al pari delle associazioni) non sono soggette ad alcun regime autorizzativo: la costituzione di una fondazione è riconosciuta come un diritto e non come esito di un procedimento concessorio statale e l?acquisizione della personalità giuridica avviene contestualmente alla stipulazione dell?atto costitutivo. È tuttavia indispensabile che la fondazione venga registrata presso il pubblico registro appositamente istituito per poter essere ammessa al godimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa. Roberta Pezzetti è docente di Economia degli intermediari finanziari a Pavia

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