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L’organo di revisione contabile alle volte serve anche alle onlus
Da qualche tempo ho accettato di far parte di un organo di revisione di una onlus.
Da qualche tempo ho accettato di far parte di un organo di revisione di una onlus. A questo proposito volevo sapere se questo mio incarico comporta specifici e dettagliati compiti e, soprattutto, se la nomina di una carica di questo tipo sia effettivamente necessaria all?interno di un ente particolare come una onlus.
È necessario premettere che la nomina di un organo di revisione all?interno di strutture di questo tipo non è obbligatoria ma sorge, il più delle volte, per specifiche disposizioni statutarie che impongono di procedere in tal senso.
Tralasciando le eventuali disposizioni statutarie in tal senso, per le onlus esiste effettivamente una specifica previsione in merito all?attività di revisione che però è ancorata a determinati limiti quantitativi da superare per qualche anno di seguito.
La disposizione interessata in tal senso è il comma 5 dell?articolo 20-bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il quale prevede che «qualora i proventi superino per due anni consecutivi l?ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall?articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili».
Pertanto, nel caso specifico, certamente la prima ?verifica? da effettuare è quella relativa alle eventuali disposizioni statutarie che prevedono un simile organo di controllo; in secondo luogo, andrebbe appurato se effettivamente l?ente ha superato, per due anni consecutivi, il suddetto limite quantitativo.
Se così fosse, non rimarrebbe altro da fare se non vigilare attentamente sui conti dell?ente e redigere la citata relazione di controllo.
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