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5xmille: ecco gli elenchi dei beneficiari

E' disponibile sul sito dell'Agenzia Entrate l'elenco dei beneficiari al 5 per mille. Sono oltre 29mila le organizzazioni che hanno richiesto di poter beneficiare della normativa.

di Benedetta Verrini

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate, come era previsto dal decreto istitutivo, i tre elenchi dei beneficiari del 5 per mille. Gli elenchi sono per ora provvisori: chi vuole formulare riscontri o correzioni di errori può farlo entro il prossimo 10 marzo, data in cui saranno ripubblicati gli elenchi definitivi. Sul sito www.agenziaentrate.it sono disponibili (ma puoi scaricarlo in pdf da VITA.it): * Elenco dei soggetti di cui alla lettera a) comma 337, articolo 1 della legge n. 266/2005 (associazioni di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute); * Elenco dei soggetti di cui alla lettera b) comma 337, articolo 1 della legge n. 266/2005 (Università e soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica; * Elenco dei soggetti di cui alla lettera c) comma 337, articolo 1 della legge n. 266/2005 (soggetti che svolgono attività di ricerca sanitaria). E’ stato messo a disposizione un motore di ricerca che consente una più rapida e comoda individuazione dei soggetti iscritti negli elenchi. I prossimi adempimenti dei soggetti iscritti negli elenchi: Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell?elenco definitivo spediscono, con raccomandata a. r., alla Direzione regionale dell?Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell?atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla persistenza dei requisiti (che in base al decreto devono sussistere già al momento in cui è stata inviata la domanda di iscrizione) che qualificano il soggetto richiedente tra quelli contemplati nella presente disposizione di legge. Alla dichiarazione sostitutiva è allegata la copia della ricevuta telematica dell?avvenuta trasmissione e la copia del documento di identità del legale rappresentante. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l?ammissione al riparto della quota. La scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2006; 730/1- bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006). È consentita una sola scelta di destinazione. Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) della legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337, oltre alla firma, il contribuente può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, traendo il codice fiscale stesso dagli elenchi pubblicati. La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell?8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro. Normativa e prassi * Decreto del Presidente del Consiglio del 20/01/2006. Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/01/2006) * Articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre n. 266 * Articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 * Articolo 7 della legge 383/2000


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