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Conti più complicati per le onlus “ricche”

Imposte/ Onlus, doppio regime fiscale se si superano i 250mila euro

di Antonio Cuonzo

Si da poco è aggiunta, come se non fossero sufficienti quelle che già ci sono, un?ulteriore complicazione gestionale che un ente senza scopo di lucro potrebbe incontrare nel determinare le imposte a suo carico. Una recente risoluzione dell?Amministrazione finanziaria chiarisce cosa succede se, nell?ambito di applicazione della legge 398/1991, vengono superati i limiti quantitativi necessari per applicare le disposizioni agevolative che tale legge contiene. Il risultato? Un doppio regime fiscale per diversi periodi di un unico anno d?imposta.

La recente risoluzione ministeriale n. 123/E del 7 novembre 2006 si è occupata nel dettaglio, su istanza di una associazione sportiva dilettantistica, delle disposizioni agevolative contenute nella legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Per capire i termini della questione è bene partire dal principio. La legge 398 prevede un regime fiscale di favore (detto forfettario) per tutte le associazioni senza scopo di lucro, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche. Tali agevolazioni fiscali consistono, molto brevemente, in una forfettizzazione dei ricavi (solo il 3% dei ricavi dell?ente sono sottoposti a tassazione) e in una contemporanea forfettizzazione dell?Iva a carico dell?associazione, oltre che in agevolazioni da un punto di vista meramente contabile.

Il regime agevolato è applicabile alle associazioni che nel periodo d?imposta precedente non hanno superato un tetto massimo di ricavi pari a 250mila euro. È poi espressamente previsto che i soggetti che optano per questo regime, e che nel corso del periodo d?imposta dovessero superare il tetto dei 250mila euro, cessano di applicare le agevolazioni dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

Alla luce di ciò, un contribuente (nello specifico, una associazione sportiva dilettantistica) ha chiesto all?Amministrazione finanziaria quale sarebbe l?effetto concreto nel caso in cui avvenisse il superamento del suddetto limite dei 250mila euro, proponendo, come soluzione al caso, la seguente prospettiva: 1) relativamente all?Iva (imposta di più immediata applicazione), il regime cambia subito; 2) relativamente alle imposte dirette, il regime cambia dall?anno successivo o, in alternativa, cambia da subito, con la suddivisione del periodo d?imposta in due sottoperiodi che scontano regimi fiscali diversi.

La risposta dell?Amministrazione finanziaria, che ha richiamato una circolare del 1992, è chiara nel ritenere che il venir meno, durante un periodo d?imposta, dei requisiti necessari della legge 398/ 1991 (per esempio, il superamento del tetto dei ricavi) determina l?applicazione del tributo con le modalità ordinarie sin dal primo mese successivo al verificarsi dell?evento, con la conseguenza che per uno stesso periodo d?imposta, i regimi applicabili saranno sostanzialmente due:
1) quello forfettario (agevolato), per l?arco temporale compreso tra l?inizio del periodo stesso e il momento in cui è superato il tetto dei 250mila euro;
2) quello ordinario, per l?arco temporale compreso dal momento in cui è superato il tetto dei 250mila euro e la fine del periodo d?imposta.

In conclusione, si verificherebbe il caso di un?associazione che per uno stesso periodo d?imposta dovrà fare i conti con due diversi regimi fiscali, oltre che con una principale ripartizione delle sue attività tra ciò che è istituzionale e ciò che risulta commerciale. Una complicazione non da poco.
Antonio Cuonzo

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