Volontariato

Libertà di tortura? Signornò! /2

Questo è il testo della Convenzione Internazionale contro la tortura approvato dall’Onu nel 1984. L’impegno è rimasto lettera morta

di Riccardo Bonacina

Testo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (New York ?84; Roma ?88)

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, il termine ?tortura? indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa (…) informazioni o confessioni, di punirla (…), di intimorirla o di far pressione su di lei (…) o per qualsiasi altro motivo (…) qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un?agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il consenso espresso o tacito (…)

Articolo 2

1. Ogni Stato adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione può essere invocata per giustificare la tortura.
3. L?ordine di un superiore o di un?autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura.

Articolo 4

1. Ogni Stato vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. (…)
2. Ogni Stato rende tale trasgressioni passibili di pene adeguate, che tangano conto della loro gravità.

Articolo 10

1. Ogni Stato vigila affinché l?insegnamento e l?informazione relativi all?interdizione della tortura siano parte integrante della formazione del personale civile o militare (…) degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell?interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato.

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