Non profit

Niente limiti alle donazioni di alimenti

+Dai -Versi e liberalità "in natura"

di Antonio Cuonzo

Anche nel caso della cessione di derrate alimentari a una onlus, si applicano i limiti di cumulabilità delle agevolazioni previsti dalla cosiddetta +Dai -Versi?

A.B. (email)

La risoluzione n. 180/E del 27 dicembre 2005 risponde al caso sollevato da un imprenditore che si occupa di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, in merito alla cumulabilità delle disposizioni che agevolano fiscalmente la cessione delle derrate alimentari a favore delle onlus (art. 13 dlgs 460/1997) con le agevolazioni fiscali previste dalla +Dai -Versi (dl n. 35/2005 convertito con l 80/2005) per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore delle onlus. La questione posta non riguarda la possibilità di utilizzare entrambe le disposizioni (art. 14 del dl n. 35/05 e art. 13 del dlgs n. 460/97) per ottenere un duplice beneficio fiscale a fronte di una stessa operazione (presumerei ovvia, in tal caso, la risposta negativa del ?fisco?) bensì la possibilità di non tener conto dell?operazione in questione ai fini del limite quantitativo di deducibilità (10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70mila euro) previsto dalla +Dai -Versi. La risposta dell?Agenzia delle Entrate è sorretta dal fatto che la specifica disposizione che si occupa della cessione gratuita delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici a favore di onlus (art. 13) non dispone la deducibilità o la detraibilità fiscale del valore dei beni ceduti, ma che il valore dei beni ceduti gratuitamente non concorre alla formazione del reddito del soggetto che li cede. Al fine di agevolare dette cessioni gratuite, il dlgs 460/97 ha previsto due particolari fattispecie (la cessione gratuita di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici ?in scadenza? e la cessione gratuita di ?beni merce generici?) per le quali il fisco è destinato ad accantonare le sue pretese in virtù dei fini meritori perseguiti dal donante. Nel caso però dei ?beni merce generici? il legislatore, forse motivato dal fatto che non si trattava di beni ?da salvare? evitando l?eliminazione dal circuito commerciale come avviene per derrate alimentari e farmaci, aveva stabilito che in detto caso si tratta di una vera e propria erogazione liberale in natura da sottoporre al vincolo quantitativo (vigente all?epoca) previsto dall?art. 65 (oggi art. 100) del Tuir per la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di onlus. La logica discriminante tra le diverse fattispecie previste (derrate alimentari e prodotti farmaceutici in scadenza, da un lato, e prodotti commerciali vari, dall?altro) forse risiedeva nel fatto che i primi sono beni che corrono il rischio di andar persi senza alcuna utilità sociale. Forse proprio questa logica ha permesso all?Agenzia delle Entrate di formulare una risposta piuttosto semplice e, a mio avviso, corretta per l?applicazione del sistema agevolativo della +Dai -Versi.

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