Formazione

Per mille anzi di pi

Centinaia di migliaia di euro destinati direttamente dai cittadini ad associazioni o enti di loro fiducia. Tutti i particolari della misura presa dal governo per il non profit

di Benedetta Verrini

Se tutti i contribuenti decideranno di firmare l?opzione del 5 per mille nella prossima denuncia dei redditi, quasi un mezzo Fondo sociale – circa 660 milioni di euro – pioverà sul mondo del non profit e della ricerca. è questa la portata della nuova misura introdotta dal ministro Giulio Tremonti nella Finanziaria e ora pronta a diventare operativa. Il decreto attuativo della Presidenza del Consiglio detta infatti tutti i passaggi necessari perché l?opzione espressa dai cittadini ricada sui quattro settori beneficiari (volontariato e onlus, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, attività sociali dei Comuni) del 5 per mille. L?iscrizione al nuovo elenco Ma attenzione, gli enti non profit hanno un?incombenza-chiave per rientrare nel novero degli enti ?premiati?: iscriversi, entro il prossimo 10 febbraio, in un apposito elenco tenuto dall?Agenzia delle Entrate e, successivamente, assolvere ad alcune altre pratiche formali entro il 30 giugno prossimo (si veda lo scadenziario nel box). Perché, in effetti, se l?individuazione dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e sanitaria non desta particolari problemi (sempre entro il 10 febbraio i due ministeri competenti, Istruzione e Salute, comunicheranno gli elenchi), quella delle realtà operative nell?universo del volontariato e del non profit necessita di qualche passaggio in più. Prima di tutto, l?iscrizione nell?elenco dell?Agenzia delle Entrate, che peraltro richiede pochi minuti: basta inserire nel modulo che sarà messo online sul sito www.agenziaentrate.gov.it il proprio codice fiscale, la tipologia dell?ente, i dati del legale rappresentante. La pratica può essere sbrigata anche tramite intermediari abilitati (come ad esempio i commercialisti). Quali enti sono ricompresi? Riepiloghiamoli: le onlus, a norma dell?art. 10 del dlgs 460 del 1997, comprese le onlus di diritto (associazioni di volontariato iscritte ex legge 266/1991; coop sociali ex legge 381/1991 e loro consorzi; ong) e le onlus parziarie (associazioni di promozione sociale ex legge 287/1991 ed enti ecclesiastici che svolgano attività ricomprese fra quelle dell?art. 10, comma 1, lett. a) del dlgs 460). Sono ricomprese anche le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000; le fondazioni e le associazioni riconosciute che operano sempre nei settori richiamati dall?art. 10, comma 1, lett. a) del dlgs 460 (dall?assistenza sociale allo sport dilettantistico, dai beni culturali fino alla ricerca scientifica). Il riparto premia i ?preferiti? Questo ampio e variegato mondo, costituito da enti grandi e piccolissimi, realtà strutturate come multinazionali o ancora pionieristiche, ha quindi l?opportunità di diventare destinatario di una parte di questa grande ripartizione. I modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille si trovano tra gli allegati del decreto: i contribuenti utilizzeranno il modello integrativo Cud 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, ovvero il modello Unico persone fisiche 2006. Basterà che decidano di apporre la propria firma in uno dei quattro appositi riquadri riguardanti i destinatari, specificando il codice fiscale del soggetto preferito. Se metteranno la firma senza indicare un destinatario specifico, il riparto premierà chi è stato preferito più spesso, cioè le somme saranno distribuite in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette. Il 5 per mille, insomma, non solo chiama le organizzazioni non profit ad assolvere qualche passaggio burocratico, ma a darsi la maggiore visibilità possibile per essere ?opzionate? dal maggior numero di sostenitori. Sarà interessante vedere, tra pochi mesi, se il riparto avrà effettivamente favorito le più grandi associazioni, capaci di comunicare al meglio le proprie attività anche attraverso i mass media, o invece le piccole realtà, che sanno costruire un patto fiduciario con il territorio dove operano. Rispetto all?8 per mille… In ogni caso la ?pubblicizzazione? del 5 per mille è una sfida per tutto il mondo del sociale italiano. Perché – come ha giustamente sottolineato proprio la rivista telematica dell?Agenzia delle Entrate, www.fiscooggi.it – a differenza dell?8 per mille, in cui la destinazione o l?indifferenza del contribuente incide solo sulla destinazione dei fondi (allo Stato, alla Chiesa cattolica e altre cinque confessioni religiose), e non sul loro ammontare, il 5 per mille avrà una portata variabile a seconda di quanti contribuenti effettueranno la scelta. Se nessuno, per assurdo, dovesse mettere la propria firma, nessuna risorsa andrà al volontariato o alla ricerca, e quella quota di gettito sarà utilizzata dallo Stato in altro modo. Uno scenario certamente da evitare, considerato che il 2006 è l?anno della ?sperimentazione? del 5 per mille. Se dovesse essere un successo, quale governo potrà decidere di non renderlo permanente?

  • Il conto alla rovescia 10 febbraio 2006: Data fissata come limite per l?iscrizione nell?elenco online dell?Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2006 Pubblicazione dell?elenco, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto 1 marzo 2006: Data entro la quale è possibile segnalare errori di iscrizione nell?elenco, facendoli valere presso la Direzione regionale dell?Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente 10 marzo 2006: Pubblicazione dell?elenco definitivo 30 giugno 2006: Entro questa data i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell?elenco spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale competente, una dichiarazione sostitutiva dell?atto di notorietà, ai sensi dell?articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti richiesti (secondo il modulo allegato al decreto). Alla dichiarazione sostitutiva è in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica dell?avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell?elenco. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l?ammissione al riparto della quota del 5 per mille

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