Famiglia

Legittima difesa: è legge

La Camera ha approvato in via definitiva la norma sull'autotutela nata per iniziativa della Lega. Non più il carcere per chi sparerà a un ladro entrato in casa o nel suo negozio

di Antonietta Nembri

La norma sull’autotutela licenziata oggi dalla Camera in via definitiva (a favore la Cdl, mentre le opposizioni hanno votato no) nasce su della Lega Nord e va ad ampliare i diritti del cittadino nel momento in cui si trova vittima di una rapina. Sia che essa avvenga nel suo privato domicilio, sia che l’aggressione sia subita nel proprio luogo di lavoro (negozio, fabbrica o ufficio).

Viene in parte ridisegnato il principio della legittima difesa attraverso l’aggiunta di alcuni commi all’articolo 52 del codice penale. Con i quali si stabilisce che anche nel caso del reato di violazione di domicilio (art. 614 del c.p.) sussiste il rapporto di proporzione nella reazione a un’offesa ingiusta. E che tale reazione può avvenire anche mediante l’uso di un’arma legittimamente detenuta. L’aggiunta forse più significativa riguarda la possibilità di difendere a mano armata non soltanto la propria o altrui incolumità, ma anche i beni propri o di terzi se il rapinatore non desiste dal suo intento.

Come è stato sottolineato in aula sia dai banchi di maggioranza sia da quelli di opposizione, la nuova normativa non assolve automaticamente il cittadino che difenda la propria casa piuttosto che il proprio negozio o studio professionale con l’uso delle armi. Ma stabilisce che se la reazione è proporzionata all’offesa subita non esistono i presupposti per perseguire penalmente chi abbia ferito o ucciso l’aggressore.

Il testo

(Ddl Camera 24.1.2006)
Ddl Senato 1899 - Modifica all'articolo 52 del codice penale 
in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio
Art. 1.
(Diritto all?autotutela in un privato domicilio)
1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguen-
ti commi:
"Nei casi previsti dall?articolo 614, primo e secondo comma, 
sussiste il rapporto  di proporzione di cui  al primo comma 
del presente  articolo se taluno legittimamente presente in 
uno dei luoghi  ivi  indicati  usa  un'arma  legittimamente 
detenuta o  altro mezzo idoneo al fine di difendere: 
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi 
è pericolo d?aggressione.
La disposizione di  cui al  secondo comma si  applica anche 
nel caso in  cui  il fatto sia avvenuto all?interno di ogni 
altro  luogo  ove  venga esercitata un?attività commerciale, 
professionale o imprenditoriale".

Maggiori informazioni:

  • Legittima difesa, verso il sì definitivo
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