Non profit
Nei conti correnti postali servono dei riferimenti precisi
Fisco & tributi di Antonio Cuonzo
Una onlus, spedisce ai suoi iscritti, allegato al giornale sociale, il bollettino di ccp, con causale autorizzata dalle Poste: «Erogazione liberale deducibile dal reddito complessivo Irpef fino a euro 1.032,91 annui – art. 46 l. 222/85 e art. 10, c. 1, let. i) del dpr 917/86 (Tuir), conservando la ricevuta per i successivi 5 anni solari». Con la +Dai -Versi, cosa cambia?
Ci preme evidenziare come, anche se autorizzati dalle Poste, la citata causale non risulta del tutto corretta. I riferimenti normativi indicati si riferiscono alle erogazioni liberali in denaro a favore dell?Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, causale che non credo si raccordi con la vostra natura e finalità. Semmai, la disposizione da indicare per la detraibilità (e non per la deducibilità) delle somme di denaro erogate a favore delle onlus sarebbe stata il vecchio art. 13 bis (oggi art. 15), comma 1, lettera i-bis) del Tuir nel quale si prevede la detrazione del 19% delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle onlus. La disposizione per la detrazione appena citata è ancora in vigore e quindi utilizzabile.
La causale per utilizzare la +Dai -Versi potrebbe limitarsi a essere: «Erogazione liberale deducibile ai sensi dell?art. 14 della dl 35/2005».
È opportuno ricordare che la nuova disposizione sulla deducibilità delle erogazioni liberali prevede, tra i suoi presupposti di applicazione, che l?ente beneficiario della liberalità tenga «scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell?esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria».
La disposizione sembra ricalcare quanto già previsto dall?art. 20-bis del dpr 600/73 per la contabilità delle onlus ma, a differenza dell?articolo da ultimo citato, non fa alcun riferimento a forme semplificatorie per soggetti minori o per soggetti disciplinati da normative speciali quali le organizzazioni di volontariato o le ong.
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