Non profit

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione

Comuni e Aps: un rapporto fatto di regole

di Carlo Mazzini

Sono presidente di un?associazione di promozione sociale che (affiliata ad una Aps nazionale) opera nel Nord Italia e all?apertura dell?associazione abbiamo riscontrato diverse difficoltà. Il Comune ci dice che non è possibile per un nuovo socio farsi la tessera e poi entrare immediatamente a far parte delle attività del circolo (per esempio: una persona arriva all?ingresso, si fa la tessera di socio per entrarere e poi entra: secondo il Comune questo non è possibile). Il Comune dice che non è possibile fare della pubblicità al circolo tramite volantini o altro anche se nella pubblicità viene indicato: «Ingresso riservato ai soci». È vero?

C. A. (email)

Le Associazioni di promozione sociale (Aps), come abbiamo visto anche recentemente (vedi Vita n. 50/ 2005) attirano l?attenzione (non sempre benevola) di molte categorie e di diverse istituzioni soprattutto quando dette associazioni praticano attività per loro natura commerciali che il legislatore ha inteso nel tempo decommercializzare. Il Comune cui fa riferimento il nostro lettore nella sua lettera sembra proprio rientrare tra tali soggetti, non agevolando la realizzazione da parte vostra di alcune attività. Ma andiamo con ordine. Sul fatto che il Comune affermi che non sia possibile che una persona entri nel locale e seduta stante – dopo aver firmato i vari fogli di adesione che voi avete ovviamente previsto e preso possesso della tessera – diventi socio, mi rimetto al dettato del vostro statuto. Se, infatti, lo statuto della vostra Aps lo consente, non vedo ragioni per cui si debba negare il titolo di socio a una persona così reclutata. Certo, poi devono essere osservate tutte quelle norme che rendono effettiva la vita associativa, che escludono la temporaneità della partecipazione alla vita associativa stessa, la centralità dell?assemblea dei soci ecc. Sulla questione dei volantini, invece, vale il concetto relativo all?assenza di lucro e all?eventuale svolgimento di attività commerciale. Il decreto legislativo 507/1993 prevede riduzioni per i soggetti non profit in merito all?imposta sulla pubblicità e al diritto delle pubbliche affissioni (in particolare gli articoli 16 e 20). Pertanto non si vede perché non possiate effettuare pubblicità – nel caso a pagamento – delle vostre attività, commerciali o meno che siano. In definitiva, non è sempre agevole capire cosa sia e cosa non sia commerciale per un ente non profit. Il primo atteggiamento deve essere improntato alla prudenza, dato che non è semplice leggere e interpretare le norme richiamate; prova ne sono le alterne vicende giurisprudenziali sulla gestione di bar da parte dei circoli e delle associazioni di promozione sociale. Certo è che non si può negare l?evidenza (e negare l?esistenza) del dettato di certe norme da parte di chi non le conosce.

Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA