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In arrivo nuovi settori di attivit

Un semplice adeguamento statutario e un bilancio sociale con una parte consistente di informativa per i principali stakeholder

di Redazione

Un semplice adeguamento statutario e un bilancio sociale con una parte consistente di informativa per i principali stakeholder (lavoratori e beneficiari delle attività soprattutto). Da una prima lettura, l?impatto per le cooperative sociali della nuova normativa sull?impresa sociale potrebbe consistere in poco più di un adempimento burocratico. Per comprendere meglio gli effetti della nuova legge forse è meglio ribaltare l?interrogativo di partenza. Chiedersi cioè non tanto quali cambiamenti potrà ingenerare la normativa ma, viceversa, domandarsi cosa le cooperative sociali potranno fare per rendere realmente operative le sue disposizioni. Esistono, da questo punto di vista, almeno due grandi questioni che possono mettere in luce un orientamento ?proattivo? (e non semplicemente di adempimento) delle cooperative sociali. La prima ha a che fare con i settori di attività. Dopo aver operato per oltre 15 anni in ambiti di intervento piuttosto delimitati (i servizi socio-assistenziali e l?inserimento lavorativo) le cooperative sociali hanno ora l?opportunità di aprirsi ad altri settori nei quali finora sono scarsamente o per nulla presenti (cultura, formazione, ambiente, ecc.). La legge rappresenterà quindi l?occasione per verificare se la tendenza a polarizzarsi su alcune tipologie specifiche di attività dipende da una concezione ?limitante? della legge 381 oppure se, in questi anni, le cooperative sociali hanno preferito stabilirsi in ?nicchie? dove sono maggiormente visibili i vantaggi competitivi della loro formula. Lo stesso discorso, peraltro, vale anche per i destinatari delle attività, in particolare per quelli delle cooperative di tipo B. Il riferimento ai regolamenti comunitari, infatti, consentirà di ampliare lo spettro dei soggetti ?svantaggiati?. La seconda questione riguarda invece i sistemi di governance. La scelta del legislatore in questo caso è stata piuttosto ?morbida?, nel senso che le forme di rappresentanza dei portatori di interesse si sono risolte nell?adozione di un sistema informativo e di comunicazione da riferire essenzialmente all?obbligo di redigere il bilancio sociale. Questa scelta non è di per sé da disprezzare, ma le cooperative sociali possono mettere in campo ben altri dispositivi. In una cooperativa sociale i portatori di interesse non sono semplicemente soggetti da ?informare?, ma attori in grado di esercitare veri e propri diritti di proprietà. Quest?ultimo aspetto è di particolare rilievo anche rispetto al vincolo della non distribuzione degli utili, rispetto al quale anche le norme contenute nel decreto non contribuiscono a sciogliere i dubbi rispetto alla reale efficacia di questo principio nel definire la ?socialità? di queste imprese. di Flaviano Zandonai, Centro studi Cgm


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