Leggi

Tutti coinvolti nella gestione

«Le concrete modalità di coinvolgimento degli stakeholder sono rimesse all’autonomia privata, alle decisioni dei soci fondatori delle singole imprese»

di Redazione

Fin dalla promulgazione della legge delega n. 118/2005 è emerso chiaramente che uno degli aspetti più delicati e maggiormente innovativi della disciplina sull?impresa sociale era rappresentato dalla necessità di prevedere forme di partecipazione dei prestatori d?opera e dei fruitori dei servizi alla gestione dell?impresa. Tale principio, finalizzato a concretizzare sul piano della governance il perseguimento dell?interesse generale, trova attuazione nell?art. 12 dello schema di decreto legislativo approvato il 2 dicembre scorso. Da tale disposizione si possono evincere i seguenti principi: 1) il coinvolgimento degli stakeholder, siano essi lavoratori o destinatari delle attività, è obbligatorio, dovendo essere necessariamente previsto nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi; 2) il coinvolgimento è di tipo diretto, visto l?accento posto sui lavoratori e sui fruitori dei servizi, quali diretti attori delle procedure di coinvolgimento; 3) la partecipazione, alla quale faceva espresso riferimento la legge delega, è una delle molteplici forme di coinvolgimento, cui si affiancano le procedure di informazione e consultazione; 4) le forme di coinvolgimento non dovranno riferirsi al capitale o ai profitti dell?impresa (partecipazione economica), bensì alla gestione delle imprese sociali (partecipazione decisionale), quantomeno in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro o sulla qualità dei beni e servizi prodotti o scambiati. L?opzione del legislatore delegato si presenta, dunque, specifica per quanto riguarda l?an, ma decisamente flessibile per quanto riguarda il quomodo, visto che la determinazione delle concrete modalità di coinvolgimento degli stakeholder sono rimesse all?autonomia privata e, in particolare, alle decisioni dei soci fondatori ovvero degli organi deliberativi dell?impresa sociale. Tale soluzione può ritenersi corretta e certamente apprezzabile. Infatti, l?individuazione della più idonea modalità di coinvolgimento dipende da numerose variabili (la forma giuridica, le dimensioni dell?impresa sociale, il contesto socio economico, il clima delle relazioni industriali) difficilmente controllabili a livello legislativo; per converso, la tecnica del rinvio all?autonomia privata garantisce al sistema un alto grado di adattabilità alle diverse caratteristiche del contesto socio-economico. Giorgio Bolego, professore associato di Diritto del lavoro – Trento


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA