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Sport di base, ecco il disegno del governo
Sono 11 i progetti di legge riguardanti la disciplina delle società sportive dilettantistiche attualmente in discussione in Parlamento
Sono ben 11 i progetti di legge riguardanti la disciplina delle società sportive dilettantistiche attualmente in discussione in Parlamento. Ad essi ora si aggiunge un disegno di legge governativo, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 agosto scorso: ?Disposizioni in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e provvedimenti per agevolare lo sviluppo?. Il testo ripropone, in maniera più organica, quanto già previsto dal cosiddetto Progetto Pescante e dall?art. 6 del decreto legge omnibus dell?8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dal maxi emendamento del governo sui cui era stata posta la fiducia. La necessità di una nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche è quanto mai urgente. La proposta governativa, d?altra parte, deve essere modificata negli articoli riguardanti l?aspetto fiscale, in quanto non rispondenti alle necessità di oggi, immediate, urgenti, dei dirigenti sportivi.
La nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche tratteggiata dal governo prevede agevolazioni di carattere tributario; l?istituzione di un Fondo di garanzia presso l?Istituto per il credito sportivo per l?ottenimento di mutui per la costruzione e il miglioramento degli impianti (art. 7); interventi in materia di gestione dell?impiantistica sportiva, prevedendo la possibilità di affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi di Comuni, Province, Regioni e delle scuole alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Per contro, il testo governativo presenta delle lacune significative: non apporta le vere semplificazioni contabili e fiscali auspicate dai dirigenti, in quanto restano le diverse aliquote Iva; restano Irpeg e Irap, ma soprattutto resta la difficoltà a capire quali siano i proventi imponibili e quali no; non regolamenta il volontariato; non precisa gli aspetti Inps, Inail, Rea; viola l?art. 2 (c. 3 e 4), dello Statuto dei diritti del contribuente nella sua formulazione.
Ma vediamo i passaggi più significativi. Gli articoli 1 e 2 definiscono cosa si intenda per ?società e associazione sportiva dilettantistica?, includendovi anche gli enti di tipo scolastico, e in quale forma esse possono costituirsi. Dovranno essere iscritte in un apposito registro (art. 3), anche per accedere ai contributi pubblici. Il fatto che il registro sia tenuto dal Coni, d?altra parte, suscita malcontento presso gli enti di promozione, che auspicano un organismo al di sopra delle parti, e presso gli enti locali, che vogliono autonomia anche in questo campo.
Il testo risulta lacunoso nella regolamentazione del volontariato (art. 4), limitata ai rapporti con i dipendenti pubblici. E c?è incongruenza tra la prestazione a titolo di gratuità e il compenso di cui si parla nell?articolo, sotto forma di ?indennità di trasferta?: o si tratta di rapporto di lavoro, e allora non è possibile riconoscere soltanto l?indennità di trasferta, o si tratta di una prestazione a titolo gratuito, e allora l?indennità non può essere prevista, in quanto rappresenta un vero e proprio compenso. è quindi auspicabile che l?articolo venga rivisto, in modo che disciplini i rapporti con tutti coloro che fanno volontariato, come proposto dal progetto di legge di iniziativa popolare ?Vollono?.
Ma è l?articolo 5 il più sentito dagli operatori sportivi, in quanto riguarda il trattamento fiscale del settore. Esso prevede, tra l?altro, l?esenzione dall?imposta di bollo e dalle tasse e concessioni governative già prevista per le onlus; l?estensione del regime forfetario di cui alla legge 398/91 anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro (ma non viene precisato quale tipo di contabilità dovranno adottare, ad esempio, le società a responsabilità limitata); il limite dei proventi commerciali per essere ammessi alla l. 398 è innalzato a 310mila euro . Tra i collaboratori che possono percepire compensi, premi, indennità non imponibili fino a 5.164,57 euro, l?articolo include ora anche coloro che si occupano (non in forma professionale) dell?amministrazione e gestione dell?ente. Oggi l?agevolazione riguarda solo chi esplica direttamente attività sportive dilettantistiche (atleti, istruttori ecc.). Il limite suddetto viene elevato a 7.500 euro. Queste disposizioni non risolvono, comunque, il grave problema delle verifiche da parte degli ispettori del lavoro circa il riconoscimento della qualifica di volontario o di dipendente.
Il disegno di legge disciplina poi (art. 6) la sponsorizzazione, le erogazioni liberali (il cui limite, per le aziende e per le persone fisiche, viene elevato a 2.500 euro); l?Irap (indennità, premi ecc. ai collaboratori non saranno più imponibili) e la perdita della qualifica di ente non commerciale. Apprezzabile, infine, la previsione (art. 8) che gli enti locali debbano garantire l?uso degli impianti a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche. Recependo quanto disposto anche dalla l. 448/2001 (art. 35, c. 15) per l?affidamento a terzi della loro gestione, viene data preferenza, per la stipula delle relative convenzioni, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sociale, discipline associate, federazioni.
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