Non profit

Lo strano caso della data mancante

Come il legislatore, volendo semplificarci la vita, se (e ce) la complica

di Carlo Mazzini

Siamo un’associazione culturale (più propriamente religiosa di confessione protestante) non riconosciuta che opera da diversi anni nelle università italiane per promuovere la lettura della Sacra Bibbia. Per ora non siamo costituiti con un atto pubblico, ma vorremmo “trasformarci” in una Associazione di Promozione Sociale secondo la legge 383/00. Prima di fare ciò sarà necessario ritoccare il nostro statuto. Ora, il regolamento di iscrizione al Registro Nazionale delle A.P.S. (Decreto 14/11/2001 n 471) prevede che l’associazione sia “costituita e operante da almeno un anno” (art. 2). La domanda è: l’anzianità dell’associazione è determinata dall’anzianità dell’atto costitutivo (anche se non iscritto al Pubblico Registro) o dalla data di registrazione del medesimo come atto pubblico? E in quest’ultimo caso: se registriamo oggi il nostro statuto così com’è e tra un anno (appena prima di domandare l’iscrizione al Registro delle A.P.S.) apportiamo al nostro statuto le variazioni necessarie per rientrare nella 383/00, l’anzianità dell’associazione rimane? La ringrazio in anticipo dell’aiuto che potrà offrirci, saluti, MB – e-mail Finalmente una domanda chiara, circostanziata, con tutte le sue cosine a posto: presentazione dell’attività dell’organizzazione e sue “specifiche” tecniche, citazioni corrette di leggi, ipotesi … La risposta appare in prima battuta semplice: l’associazione è iscrivibile se, e solo se, è costituita e opera da almeno un anno. Dato che non vi è alcun obbligo di registrazione di atto costitutivo e statuto, non dovete far riferimento ad una data accertata da terzi cosa che ex lege non viene richiesta. O meglio. Il legislatore italiano è per sua natura pasticcione (ci permettiamo questa licenza poetica). Vi indica un termine minimo di vita, ma non si munisce di un semplice mezzo di controllo che quanto dichiarate è la verità. Bastava obbligare la redazione di atto costitutivo e statuto in forma di scrittura privata registrata e avrebbe avuto la certezza che quel documento con quel contenuto è stato redatto almeno in quella data indicata anche dall’ufficio del registro. E’ ciò che ha fatto, ad esempio, agli articoli 5 e 10 del D Lgs 460/97. E invece no. Ha dato il via libera a tutti, ha detto, scrivetelo pure sui cartoni del latte, il più è che sia scritto. Se quindi avete un documento che comprovi che per la prima volta in una certa data alcune persone si sono riunite e hanno deciso di costituire l’associazione XYZ, e in quel documento ci sono i riferimenti essenziali per identificare le persone (cognome, nome, residenza, codice fiscale, professione) e le loro firme, bene, quello è il vostro atto costitutivo che rimanderà a successivo statuto, naturalmente modificabile nel tempo. Mi sembra di capire che abbiate uno statuto in forma di scrittura privata (non registrata). Se a suo tempo non avete redatto l’atto costitutivo, fatelo adesso chiamandolo “atto costitutivo di associazione preesistente”. Che l’associazione sia preesistente è dimostrato dal fatto che lo statuto ha data anteriore a quella dello statuto. Ma … c’è sempre un ma. Se volete beneficiare anche delle agevolazioni riportate al sopra citato articolo 5 del D Lgs 460/97, è bene che registriate atto e statuto. Quelle norme, che vanno ad integrare il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86, art 111), dicono in buona sostanza che c’è bisogno di una certa forma (scrittura privata registrata, o autenticata, o atto pubblico) e di alcuni virtuosi inserimenti statutari per poter vedere decommercializzate (no IVA, no IRPEG) le attività tipiche dell’ente effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e le cessioni di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Vi consiglio quindi di far registrare presso ufficio del registro il vostro statuto e atto pubblico. La modifica successiva dello statuto non sposta la data di “inizio attività”. Carlo Mazzini Studio Legale Tributario Associated with Ernst & Young


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