Non profit

Fondazioni: sì di Bruxelles ad agevolazioni fiscali

La Commissione ha stabilito che le misure fiscali introdotte dall'Italia nel 1998 e nel 1999 a favore delle fondazioni bancarie non sono soggette alle regole comunitarie in materia d'aiuti di Stato

di Paolo Manzo

Via libera della Commissione Europea alle agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni bancarie che non esercitano attività economiche: come previsto dalla legge Ciampi, non costituiscono aiuti di Stato. La Commissione europea, si legge in un comunicato, ha stabilito che talune misure fiscali introdotte dall’Italia nel 1998 e nel 1999 a favore delle fondazioni bancarie non sono soggette alle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. A giudizio della Commissione, infatti, l’attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione dei proventi per l’erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro non è un’attività economica. Di conseguenza, le fondazioni bancarie non sono qualificabili come imprese ai sensi delle norme comunitarie. ”Si tratta – tiene a sottolineare l’esecutivo Ue- di una decisione diversa e distinta rispetto alla decisione del dicembre 2001 con la quale la Commissione aveva stabilito che altre agevolazioni fiscali a favore delle banche italiane, concesse con la medesima legge, erano illegali e ne aveva disposto il rimborso”. Il via libera agli sgravi fiscali dimostra che la Commissione è ”attenta – ha commentato il commissario alla concorrenza Mario Monti – a distinguere tra attività economiche, alle quali occorre applicare le disposizioni in materia di aiuti di Stato per tutelare un’equa concorrenza nell’Unione, e attività non economiche, che non sono soggette a tali disposizioni. Di conseguenza – ha aggiunto – quando le fondazioni svolgono un ruolo puramente sociale o culturale, le agevolazioni fiscali di cui beneficiano non rientrano nel campo d’applicazione delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Al tempo stesso, abbiamo reso sempre più incisivo il controllo sugli aiuti di stato alle banche, come mostrano le recenti decisioni su casi tedeschi, francesi e italiani”. Le misure fiscali, decise oggi dalla Commissione sono state introdotte dalla legge Ciampi e dal successivo decreto legislativo 17 maggio 1999, attengono all’attribuzione alle fondazioni della qualifica giuridica di ”ente non commerciale”. Tale qualifica, spiegano a Bruxelles, implica una riduzione del 50% dell’aliquota normale dell’imposta sul reddito delle società in Italia (IRPEG). Altre facilitazioni concernono la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle partecipazioni detenute nelle banche e il trasferimento alle fondazioni di beni strumentali. La Commissione ha ritenuto che, dal momento che l’erogazione gratuita di fondi non costituisce attività economica, le fondazioni che si dedicano unicamente a tale attività non possono trarre dalle misure di legge vantaggi competitivi in un particolare ”mercato”. Le misure, dunque, non costituiscono aiuto di Stato a favore delle fondazioni. La decisione, tuttavia, indica che, qualora le fondazioni dovessero esercitare un’attività economica e tale attività incidesse sugli scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale sarebbe suscettibile di costituire aiuto di Stato e dovrebbe in tal caso essere notificata alla Commissione.


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