Cultura

Che forma dare a un’associazione

Alcune persone intendono creare un'associazione che e conservi e divulghi gli scritti del loro parroco.

di Carlo Mazzini

Un gruppo di 20 amici intende costituire un?associazione con lo scopo di conservare, studiare e, in seguito, pubblicare gli scritti del defunto parroco, amatissimo e di grande cultura e umanità. Uno scopo collegato è quello di raccogliere fondi per finanziare quello principale e per istituire una borsa di studio per medici che si specializzino nella cura delle malattie degenerative. Si era pensato a una fondazione, ma non abbiamo un patrimonio adeguato. Può andare bene una onlus? I.S. (email) Rincresce tornare spesso ab ovo, ma con i vostri quesiti (più che giustificati) è pratica che in queste pagine devo esercitare spesso. Parto dall?ultima affermazione. Fondazione e onlus non sono termini e concetti che si elidono a vicenda. Una Fondazione può essere onlus se si verificano le condizione della normativa specifica (DLgs 460/97). Per intenderci, la Fondazione appartiene alla categoria veste giuridica, l?onlus a quella di veste fiscale-organizzativa, e sono sovrapponibili. Passando alla prima parte del quesito le faccio notare l?incongruenza di quanto scrive, ben conscio della sua buona fede messa a dura prova dalle complicazioni legislative. Lei segnala due scopi, che reputa collegati tra loro: mantenere viva la memoria di persona meritevole di ricordo e finanziare la ricerca medico/scientifica. Mi chiedo quale possa essere il link tra i due; anzi, mi chiedo se questi possano essere definiti scopi. È buona regola non confondere le finalità (o scopi) con le attività, come in questo caso. Lo scopo è qualcosa di intangibile, a volte irraggiungibile, comunque ideale e unico; le attività (che quindi possono essere molteplici) rendono perseguibili lo scopo. Un ente che persegua più scopi è di per sé un ente strabico, che guarda e agisce in direzioni diverse. La mission deve essere una sola, altrimenti se ne compromette il perseguimento, data la confusione della corretta allocazione delle risorse. Non nascondo il mio personale sconcerto sullo strabismo del legislatore, quando invece declama, in materia fiscale, che l?attività principale (od oggetto esclusivo o principale) realizza direttamente gli scopi primari dell?ente (Dpr 917/86, art 87, cc. 1, lett. c, 4, 4-bis). La realtà dei fatti è che qualsiasi ente non profit si concentra su un tema e per risolverlo o promuoverlo organizza diverse attività. Questioni lessicali a parte, le faccio presenti una soluzione e una complicazione. Soluzione: trovate la ragione per cui un modo per ricordare il defunto parroco sia anche quello di raccogliere fondi per finanziare la borsa di studio. Per esempio, il de cuius si era tanto prodigato ad assistere persone malate etc. Complicazione: la raccolta fondi per le onlus non è mai classificabile quale attività principale, neppure derubricandola come attività di beneficenza. È un?attività connessa che deve svilupparsi in parallelo a un?attività istituzionale. Concludo sulla questione onlus/attività. Ricordare una persona attraverso una onlus obbliga a promuovere attività solidaristiche precise, cioè una o più tra quelle indicate all?articolo 10, primo comma del DLgs 460/97. Evitate la ricerca scientifica (numero 11) svolgibile direttamente solo da fondazioni.


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