Famiglia

Adozioni: ancora un anno per l’avvocato d’ufficio

Approvato in via definitiva dal Senato il Dl che contiene lo slittamento di un anno della possibilità di applicare le regole del giusto processo con la presenza del difensore anche alle adozioni

di Benedetta Verrini

Ancora fino al 30 giugno 2003 nei procedimenti di adozione e giudizi civili che vedono coinvolti i minorenni continueranno ad essere applicate le vecchie norme che non prevedono né il difensore d’ufficio per i genitori ed il minore né il patrocinio gratuito per i non abbienti. È stato infatti approvato in via definitiva dal Senato, il 30 luglio 2002, il decreto che contiene lo slittamento di un anno della possibilità di applicare le regole del giusto processo con la presenza del difensore anche alle adozioni e ai procedimenti civili davanti al tribunale dei minorenni. Un rinvio dovuto al fatto che la legge sulle adozioni non prevede alcuna previsione sulle modalità di nomina del difensore ed è prevista una soglia di reddito troppo bassa per poter garantire adeguatamente il diritto alla difesa. Mentre la riforma del patrocinio gratuito ha disciplinato la sola difesa d’ufficio nei procedimenti penali e non contiene disposizioni anche per quelli civili davanti al tribunale dei minorenni. Segue il testo: Ddl Senato 1600 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d?ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni   Articolo 1. 1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d?ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240. 2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all?articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240 Articolo 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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