Non profit

Sul pulmino per disabili il Fisco non fa sconti

Se viene acquistato da una associazione Onlus

di Salvatore Pettinato

La nostra associazione, Onlus di diritto, deve acquistare un pulmino da 9 posti attrezzato per trasporto disabili. Possiamo usufruire dell?agevolazione fiscale prevista dalla Circ. Min. Finanze del 25/2/92? L?agevolazione vale per ogni bene mobile registrato? In caso contrario quale aliquota Iva va applicata se il mezzo è attrezzato per trasporto di persone disabili?
Ass. Genitori Oggi (Pg)(e:mail)

Risponde Salvatore Pettinato
Dopo alterne vicende (Circ. Min. 25 febbraio ?92, n. 3; Ris. Min. 18 giugno ?94 n. 296; Not. Min. 23 ottobre ?95, n. VI-13-0464), sembra che il ministero delle Finanze si sia definitivamente orientato verso la tesi della non assoggettabilità ad Iva di derminati acquisti effettuati da parte delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991. Con la recente risoluzione 8 set-
tembre ?98 n. 138/E/III/7/1998/ 32192, infatti, il ministero ha chiarito che non sono soggetti ad Iva «gli acquisti di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, effettuati dalle organizzazioni di volontariato». La circoscrizione delle ipotesi di inapplicabilità dell?Iva ai casi riportati è motivata con l?argomentazione che «ulteriori estensioni … risulterebbero in contrasto con le disposizioni comunitarie contenute nella VI Direttiva Cee n. 388/77 del 17 maggio 1977». Premesso che l?interpretazione fornita dal ministero al testo dell?art. 8, co.2, della L. n. 266/1991 può essere condivisibile o meno, dai chiarimenti illustrati non è possibile desumere con certezza la tassatività o meno dell?elencazione dei beni effettuata. La citata Direttiva Cee, pertanto, non offre ulteriori spunti di analisi. Si deve rilevare, tuttavia, che, volendo accedere ad un?interpretazione estensiva della stessa, appartendo il pulmino a 9 posti alla categoria dei beni mobili registrati, l?acquisto dello stesso potrebbe beneficiare dell?esclusione da imposta. Nell?ipotesi in cui, di contro, si volesse evitare ogni rischio di contenzioso fiscale, l?acquisto del pulmino andrebbe assoggettato ad imposta. Quanto alla possibilità di applicare l?aliquota ridotta al 4% per l?acquisto del veicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili, si ritiene opportuno far presente che con la Finanziaria del ?98 (L.449/1997) è stata estesa la portata dell?agevolazione prevista per gli acquisti effettuati dai disabili muniti di patente speciale anche gli acquisti effettuati dai familiari che hanno fiscalmente a carico i soggetti invalidi non muniti di patente.
L?assenza di ogni riferimento agli acquisti effettuati da soggetti diversi da quelli riportati induce a ritenere che gli acquisti di autoveicoli adattati al trasporto di disabili effettuati dalla vostra associazione non possa fruire della predetta agevolazione (cfr. in tal senso Circ. Min. 31 luglio 1998, n. 197/E/III/7/ 1998 /57608).

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