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Ipab: la riforma in salsa lombarda

Approvato dalla giunta regionale delle Lombardia il progetto di legge: da Ipab a fondazioni e associazioni, oppure trasformarsi in Asp (aziende di servizio alla persona)

di Redazione

Le 757 Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) lombarde potranno decidere liberamente se trasformarsi in enti di diritto privato, senza scopo di lucro (Fondazioni o associazioni), oppure rimanere nell’ambito del diritto pubblico, diventando Aziende di Servizio alla Persona (Asp). Lo stabilisce il nuovo progetto di legge approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia e Solidarietà sociale Gian Carlo Abelli. “Le Ipab – commenta il presidente della Regione, Roberto Formigoni – occupano un posto di grande rilievo nella storia sociale della Lombardia e costituiscono ancora oggi un importante patrimonio di esperienza, di risorse, di personale. Con la nostra riforma vogliamo dar loro sempre più efficienza. In sintesi il nostro obiettivo è dare più efficienza alla solidarietà”. Delle Ipab lombarde, 187 sono quelle che operano nel campo educativo, 570 in quello dell’assistenza (114 scuole materne, 221 residenze sanitarie assistenziali, 176 che svolgono attività socio-assistenziali e 59 attivit? di beneficenza). “Ora tutte queste – afferma l’assessore Abelli ? possono tornare a essere, con rinnovato slancio, ciò che i loro fondatori hanno voluto che fossero: realtà sussidiarie, che rispondono con libertà ai bisogni sociali del territorio. Il progetto di legge riaffida a queste istituzioni, nate dalla libera iniziativa di benefattori, il loro ruolo originario che era quello di gestire direttamente, e al meglio, il patrimonio e non trasferirne o delegarne l’amministrazione allo Stato o agli enti pubblici”. Se l’Ipab sceglie di diventare ente di diritto privato, la Regione avrà il compito di verificare che la depubblicizzazione avvenga nel rispetto delle norme e che l’ente continui a svolgere attività di pubblica utilità in conformit? a quanto stabilisce lo statuto dell’ente stesso. Se l’Ipab si trasformerà in Asp, il controllo effettivo, gestionale e politicosarà del suo consiglio di amministrazione. In esso i rappresentanti della Regione saranno in minoranza, rispetto a quelli dei Comuni e ai soci fondatori”. Dei sette membri che comporranno il nuovo Cda delle Asp, derivanti dalle Ipab di prima classe (quelle più grandi per personale e patrimonio), la Giunta regionale ne nominerà solo due (tra i quali il presidente, che avrà funzioni di garanzia e non di controllo politico) e addirittura soltanto uno (il presidente) sui cinque che comporranno quelle derivanti dalle attuali Ipab di seconda classe (le più piccole). La trasformazione delle IPAB, in persone giuridiche di diritto privato (Fondazioni o associazioni) o in Aziende di servizi alla persona dovrà avvenire entro il 30 settembre 2003, come prevede la legge nazionale 328/2000 (Riforma dell’assistenza), che abroga la legge Crispi del 1890. Entro tale data devono concludersi anche le procedure di estinzione per quelle Ipab che non risultassero operative da almeno due anni. Nel provvedimento di estinzione la Giunta regionale determina l’attribuzione del patrimonio. Come già avviene per le Onlus, il patrimonio delle Ipab (o delle Asp) estinte sarà devoluto, non ai Comuni, come è previsto dall’attuale normativa regionale, ma ad altri enti, senza scopo di lucro, che svolgono un’attività simile nello stesso territorio. Solo in assenza di ciò, il patrimonio andrà alle amministrazioni comunali, con vincolo però di destinarlo ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi. Gli organi che amministrano le Asp sono: il presidente, il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci per le sole Asp di origine associativa. Il consiglio di amministrazione delle Asp, derivanti dalle Ipab più grandi (di classe 1) è composto da sette membri, di cui: due (tra cui il presidente) nominati dalla Giunta regionale, tre nominati dal Comune in cui l’azienda ha la propria sede legale e due nominati dai fondatori o loro discendenti o dall’assemblea dei soci. In quelle derivanti dalle Ipab di classe 2, quelle con meno dipendenti e minor patrimonio, il Cda è composto da 5 membri: in questo caso la Giunta regionale ne nomina solo uno, il presidente; il Comune ne nomina tre e un altro componente è nominato dai soci fondatori. Il direttore è il responsabile della gestione dell’azienda e viene nominato dal Cda. Personale: mantiene i diritti acquisiti, Patrimonio: è e resta degli enti. E’ costituito da beni inalienabili, che non possono essere ceduti se non vengono sostituiti con altri idonei a perseguire le stesse finalità, e da beni alienabili, che costituiscono il patrimonio disponibile dell’azienda. I controlli sulle Asp sono esercitati dalle Asl, che controlleranno la qualità delle prestazioni erogate e il corretto rapporto tra risorse impiegate e servizi erogati.


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