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Iva e veicoli destinati alle persone con disabilità: novità dall’Agenzia delle entrate

Arriva dall’Agenzia delle entrate un chiarimento che apre l’opportunità di richiedere rimborsi nei casi in cui non si sia goduto delle agevolazioni fiscali perché ancora non si disponeva dei verbali sanitari “giusti” e con le corrette dizioni. Attenzione però, che i casi sono davvero circoscritti e i fraintendimenti già iniziano malauguratamente a diffondersi

di Carlo Giacobini

L’Agenzia delle entrate il 1 febbraio 2021 ha rilasciato la risposta n. 69 ad un interpello su un aspetto particolare ma non inconsueto. Riguarda la documentazione da presentare per ottenere le agevolazioni fiscali e tributarie al momento dell’acquisto del veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità.

Il quesito è stato posto da un contribuente che ha acquistato un’autovettura senza chiedere l’applicazione delle agevolazioni fiscali in quanto in attesa di ricevere la certificazione idonea dalla competente Commissione medica. Parliamo dei verbali di handicap (104) o di invalidità.
Qualche mese dopo, ottenuta finalmente quella documentazione, il contribuente ha richiesto al rivenditore l’emissione di una nota di credito per IVA e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l'imposta di bollo.

Incontrando prevedibili difficoltà applicative, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle entrate conferma sulla possibilità operativa per il rivenditore di emettere la nota di credito e conseguentemente, per il contribuente, di ottenere il rimborso delle imposte integralmente versate.

E su questo punto l’Agenzia ha espresso una risposta dirimente che tuttavia va letta con attenzione. In prolusione l’Agenzia ripercorre il lungo iter che ha definito nel tempo e le differenti tipologie di persone ammesse ai benefici e le relative indicazioni che i loro “verbali” devono riportare.

Conclude che continua a permanere l’obbligo di presentare la prevista documentazione (verbali di invalidità/handicap 104) al momento dell’acquisto. Chi non dispone della documentazione paga l’IVA ordinaria (22%) e le imposte di trascrizione.

La novità riguarda l’ipotesi di chi riesce ad ottenere, successivamente all’acquisto, i verbali nelle forme previste dalla normativa vigente.

In quel caso, chiarisce l’Agenzia, l’interessato può chiedere al venditore del veicolo il “rimborso” della parte di IVA non dovuta (4% vs 22%), sempre se non sono trascorsi più di due anni dalla cessione. Attenzione, però i verbali devono dimostrare il possesso, già al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota IVA ridotta.

Diventano quindi determinanti la data del verbale, la data della seduta e soprattutto la decorrenza del verbale stesso Ad esempio non possono certo contare sul rimborso le persone che hanno richiesto l’accertamento solo successivamente all’acquisto o si siano visti riconoscere un aggravamento dopo un anno o due.

Questa è invece una opportunità interessante per chi abbia in corso una richiesta di rettifica del proprio verbale e non l’abbia ancora ottenuta (favorevolmente) al momento dell’acquisto. Ma anche chi abbia in corso un contenzioso e ottenga successivamente una sentenza favorevole (in cui siano il indicate anche le notazioni utili ad ottenere i benefici fiscali).

Fonte: Agenzia delle entrate, risposta n. 69 del 1/02/2021 “Acquisto autovettura con aliquota ridotta ed esibizione della documentazione attestante la disabilità in un momento successivo all'acquisto”

[link agenziaentrate.gov.it]

In apertura foto © STEFANO CAROFEI/AG.SINTESI

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