Famiglia

Continuità degli affetti: dopo due anni ancora mancano prassi omogenee

L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza formula una serie di raccomandazioni a servizi sociali, Anci, autorità giudiziarie e al Ministero della giustizia per stimolare prassi omogenee in ambito nazionale sull'attuazione della legge 173/2015

di Redazione

Le bambine e i bambini in affidamento familiare hanno diritto a mantenere il legame affettivo con la famiglia affidataria, restando – ove ciò risponda al loro interesse – nella famiglia cui sono affidati divenendone figli adottivi qualora gli affidatari abbiano i requisiti previsti dalla legge. Oppure preservando una relazione con la famiglia affidataria nel momento in cui i minorenni siano dati in adozione a un’altra famiglia o rientrino nella loro famiglia di origine. Erano queste in sintesi le novità della legge 173/2015, entrata in vigore nel novembre di due anni fa. Ma come è stata applicata questa legge dai tribunali per i minorenni italiani? Un gruppo di lavoro formato all’interno della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un organismo consultivo presieduto dall’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (Agia) ha realizato un’indagine sull’applicazione della legge e formulato alcune raccomandazioni. Il volume “La continuità degli affetti nell’affido familiare” (qui il pdf) è stato presentato questa mattina a Roma.

Nel documento presentato oggi l’Autorità garante formula una serie di raccomandazioni a servizi sociali, Consiglio nazionale ordini assistenti sociali (Cnoas), Anci, autorità giudiziarie e al Ministero della giustizia, con l’intento di stimolare comportamenti virtuosi e prassi omogenee in ambito nazionale, sulla base delle riflessioni maturate proprio in seno al gruppo di lavoro della Consulta delle associazioni. Nel volume di legge infatti che dalle interviste realizzate si evince che «vi è una pluralità di modelli di lavoro e che la legge 173/2015 non ha ancora determinato l'istaurarsi di prassi condivise nei tribunali e nei servizi. Le interviste inoltre mostrano che la connessione tra affido e adozione, tuttora considerata da molti operatori e giudici minorili imoraticabile e inappropriata, si è già verificata in molteplici situazioni, a conferma che quanto previsto nella nuova normativa è non solo utile e sensato ma anche possibile».


Così ad esempio l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza raccomanda ai servizi sociali di preparare le famiglie affidatarie ad un percorso di accoglienza ampio, flessibile e in grado di adattarsi alle possibili evoluzioni della situazione del minorenne e di informare gli affidatari sui diritti loro riconosciuti dalla legge n. 173 del 2015; al Consiglio Nazionale Ordini assistenti sociali (CNOAS) e all’ANCI di organizzare attività formative affinché le raccomandazioni destinate ai servizi sociali competenti siano attuate; alle Autorità giudiziarie di evitare collocazioni plurime per il minorenne, di definire procedure standard per la convocazione in giudizio dell’affidatario o della famiglia collocataria e il deposito da parte loro di eventuali memorie, di realizzare il previsto ascolto del minorenne nelle forme e nei modi più adatti, garantendo l’adeguata assistenza affettiva e psicologica, di prevedere nel provvedimento di cessazione dell’affido delle indicazioni sulla continuità delle relazioni socio affettive consolidatesi nel corso dell’affidamento; al Ministero della giustizia di implementare e uniformare i sistemi informativi in uso nei tribunali per realizzare un sistema di monitoraggio alla fonte.

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