Welfare

Più facile lavorare anche in carcere

E' stato approvato,il 27 aprile,ildisegno di legge(atto Senato n.3157)contenente le norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

di Redazione

Senato: è stato approvato, il 27 aprile, il disegno di legge (atto Senato n. 3157) contenente le norme per favorire l?attività lavorativa dei detenuti. Il Ddl, firmato dai senatori Smuraglia (Ds), Fumagalli Carulli (Ri) e Manconi (Verdi), prevede anche per i carcerati non ammessi a misure alternative alla detenzione la possibilità di accedere a opportunità lavorative tramite ?cooperative sociali? che usufruiscono di particolari sgravi fiscali. Il Ddl passa ora alla Camera. Oggi solo il 20 per cento della popolazione carceraria è inserita in attività lavorative proposte dall?amministrazione penitenziaria. Con questo Ddl viene riformulata la definizione di soggetti svantaggiati che viene estesa anche alle ?persone detenute o internate negli istituti penitenziari?. Vengono anche estesi i benefici, come gli sgravi contributivi, che verranno applicati per un ulteriore periodo di sei mesi successivo allo stato di detenzione. Fino a oggi le cooperative sociali avevano degli sgravi fiscali in caso di assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Altri sgravi sono inoltre previsti (art. 3) alle aziende che decidono di creare occasioni di lavoro all?interno delle carceri e che si assumono l?onere di svolgere attività formative a favore dei detenuti e in particolare dei giovani. Modalità ed entità degli sgravi sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con un apposito decreto del ministro di Grazia e giustizia da emanare entro il 31 maggio di ogni anno (art. 4). Con l?articolo 5 del Ddl viene integrato l?art. 20 della legge 354/75, la riforma carceraria, dicendo da una parte che le amministrazioni carcerarie stipulano convenzioni con soggetti pubblici e privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro, dall?altra che non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili per la costituzione o lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l?assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali. L?onere previsto per l?attuazione di questa legge, a partire dal 1999, è stabilito in 9 miliardi annui (art. 6).


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA